Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28675/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta da uno dei falliti in relazione a un procedimento fallimentare protrattosi per circa 32 anni. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendola tardiva: secondo quel giudice, il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo il 16/8/2019, alla scadenza del termine di reclamo calcolato dalla comunicazione del 6/8/2019 dell'avvenuto deposito in cancelleria del decreto; di conseguenza, il ricorso per equa riparazione, proposto il 30/3/2020, sarebbe stato oltre il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001, senza applicazione della sospensione emergenziale da COVID-19. Il ricorrente in cassazione ha censurato tale impostazione con due motivi: con il primo ha contestato che il termine per il reclamo decorresse dalla mera comunicazione dell'avvenuto deposito e non dalla comunicazione del testo integrale del decreto ex art. 26, comma 3, l. fall., deducendo vizio motivazionale; con il secondo ha riproposto la stessa doglianza come violazione dell'art. 26 l. fall. Sosteneva inoltre, producendo attestazione di cancelleria, che il decreto fosse divenuto definitivo solo l'11/9/2019, sicché il termine per proporre l'equa riparazione, prorogato dalle misure emergenziali, non era spirato al momento del deposito della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo di difetto di autosufficienza sollevato dal Ministero e ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, rileva il deposito del provvedimento ex art. 26 l. fall. e non la semplice comunicazione dell'avvenuto deposito del suo contenuto. Poiché il decreto era stato depositato il 12/6/2019, il termine di reclamo è scaduto l'11/9/2019; da tale data decorreva il termine di sei mesi per l'equa riparazione, poi prorogato sino all'11/5/2020 per gli effetti delle disposizioni emergenziali COVID-19. La domanda del 30/3/2020 è stata quindi giudicata tempestiva. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    Il termine per proporre l'azione di equa riparazione decorre dal momento in cui il processo presupposto è divenuto definitivo; nel caso concreto, esso è stato calcolato dalla scadenza del termine di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, comma 3

    comunicazione ex art. 26 co. 3 l. fall.

    Per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento rileva la comunicazione del testo del provvedimento depositato, mentre la mera notizia dell'avvenuto deposito non basta a far decorrere il termine.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18

    sospensione disposta ex d.l. 18/2020

    Le disposizioni emergenziali per COVID-19 hanno inciso sulla decorrenza dei termini, posticipando nel caso concreto la scadenza utile per proporre la domanda di equa riparazione.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività dell'equa riparazione, il termine semestrale ex L. n. 89/2001 decorre dal passaggio in giudicato o comunque dalla definitività del processo presupposto, da verificare secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento conclusivo.
  • Nel reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, la decorrenza del termine deve essere ancorata al deposito del provvedimento e alla comunicazione del suo contenuto secondo la disciplina fallimentare applicabile ratione temporis, non alla sola comunicazione della notizia del deposito.
  • Ai fini della verifica della tempestività della domanda, occorre considerare anche eventuali sospensioni o proroghe normative dei termini processuali introdotte per ragioni emergenziali.
  • L'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso non è fondata quando dal ricorso stesso risultino, anche implicitamente, gli elementi necessari a comprendere la posizione processuale della parte e la sequenza temporale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.