Cassazione Civile, Ordinanza n. 13538/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il titolare di un lido balneare impugnava un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2011, contestando la legittimità della tariffa applicata e la corretta individuazione delle superfici tassabili. In particolare deduceva che la propria attività riguardasse solo aree scoperte, mentre le aree coperte sarebbero state riferibili a un diverso soggetto e a diversa destinazione (bar e ristorante); lamentava inoltre che il Comune avesse applicato tariffe non coerenti con il regolamento comunale, con la distinzione tra aree coperte e scoperte e con la stagionalità dell'attività balneare. In cassazione articolava quattro motivi: omessa motivazione sulla corretta tariffazione e sulle superfici tassate; violazione delle norme processuali e motivazionale per mancata disapplicazione del regolamento comunale nella parte in cui differenziava le tariffe; violazione delle norme sulla TARSU e ultrapetizione per avere la CTR tassato aree non detenute e non considerato la riduzione per stagionalità; in subordine, violazione del dovere decisorio per avere la CTR confermato integralmente l'avviso senza pronuncia sostitutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente perché non dava conto della specifica deduzione del contribuente secondo cui il lido avrebbe avuto solo aree scoperte e non spiegava perché fosse stata confermata la pretesa impositiva anche per 228 mq di aree coperte. È stato richiamato il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" ex art. 111, comma 6, Cost., e la motivazione è censurabile quando manchi del tutto o sia meramente apparente. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti; la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto, dopo la riforma del 2012, alla verifica del rispetto del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; è nulla se mancante o meramente apparente
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
artt. 62, 66 e 77 del d.lgs. n. 507 del 1993
richiamati nel motivo di ricorso in tema di disciplina TARSU e tariffazione differenziata
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi senza ultrapetizione e senza omissioni
artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. 546/92
richiamati in via subordinata nel motivo di ricorso sul dovere decisorio del giudice tributario
Cass. S.U. n. 8053/2014
richiamata per definire i confini del controllo di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la decisione è priva della motivazione minima costituzionalmente necessaria, o se la motivazione è solo apparente, intrinsecamente inconciliabile o obiettivamente incomprensibile.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche deduzioni di parte e spiegare, in modo intelligibile, le ragioni per cui ritiene fondata la pretesa fiscale anche rispetto alle contestazioni su superfici imponibili, classificazione tariffaria e corretta applicazione delle riduzioni previste.
- Quando la controversia riguarda la tassazione di un'attività e la ripartizione tra superfici diverse, la decisione non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla conformità al regolamento, ma deve indicare il percorso logico-giuridico seguito per confermare l'imposizione sulle singole porzioni contestate.
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