Cassazione Penale, Sentenza n. 43392/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava: 1) la mancata applicazione e motivazione circa l'art. 34 d.lgs. 274/2000 (richiesta dalla difesa per esiguità del danno e occasionalità del comportamento); 2) la nullità della dichiarazione di assenza in quanto l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato non indicava notizia di reato né Procura competente, rendendo invalida la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 3) violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per mancata verifica dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e assenza di contatti con il difensore d'ufficio. Le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità sono state richiamate per sostenere che la mera elezione di domicilio o la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, non sono automaticamente idonee a fondare la dichiarazione di assenza se non sussiste prova della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Roma per nuovo giudizio. Ha stabilito che la dichiarazione di assenza era nulla perché non sussisteva la certezza dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio non è sufficiente per dichiarare l'assenza quando l'elezione di domicilio era inidonea e non vi erano contatti tra imputato e difensore. Il Giudice di Pace dovrà rinnovare la notifica con modalità idonee a garantire la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o, in caso di impossibilità, disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. Conseguentemente viene meno la condanna alla multa di euro 10.000 pronunciata in primo grado.
Norme richiamate
art. 14, commi 5-bis e 5-ter d.lgs. 286/1998
Norma della quale l'imputato era stato ritenuto colpevole in primo grado; la condanna originaria poggiava su tale accusa ma è stata annullata per vizi procedurali relativi alla dichiarazione di assenza e alla notifica
Norma richiamata dalla difesa per ottenere una valutazione di non punibilità o attenuazione alla luce di esiguità del danno e occasionalità; la Corte segnala che il Giudice di Pace non ha fornito motivazione sul punto, configurando un vizio di motivazione
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare gli atti nel luogo diverso dal domicilio quando la notifica sia impossibile; la Corte afferma che la notifica ai sensi di questa norma, pur formalmente valida, non è sufficiente per fondare la dichiarazione di assenza se non garantisce la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium
Stabilisce presunzioni relative circa la conoscenza del procedimento in presenza di dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte precisa che la presunzione opera solo se la notificazione della vocatio in iudicium è avvenuta presso il domicilio indicato e non nel luogo diverso previsto dall'art. 161, comma 4
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata come rimedio: qualora non sia possibile garantire la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, il giudice dovrà disporre la sospensione del processo
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza senza accertamento dell'effettivo rapporto professionale e della conoscenza del procedimento
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Ha affermato che la conoscenza del procedimento deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può desumersi da atti antecedenti come l'avviso di conclusione indagini
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)
Ha precisato che la presunzione relativa di conoscenza operante con l'elezione di domicilio vale solo se la notificazione è avvenuta presso il domicilio indicato; se la notifica è eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, non si può presumere la certezza della conoscenza
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022 (Belay)
Ribadisce che, oltre alla regolarità formale delle notifiche, il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza del processo prima di dichiarare l'assenza
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore, soprattutto se effettuata nella fase delle indagini preliminari e senza successiva notificazione nel luogo indicato, non è sufficiente a presumere la conoscenza della vocatio in iudicium.
- La notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., seppur formalmente valida, non permette di fondare una dichiarazione di assenza a meno che non si dimostri la effettiva ricezione o conoscenza da parte dell'imputato.
- Prima di dichiarare l'imputato assente il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato e il difensore domiciliatario o altri elementi che rendano certa la conoscenza del procedimento.
- Se non è possibile garantire la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium il giudice deve rinnovare la notifica con modalità idonee o, in caso di impossibilità, sospendere il processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
- La difesa può impugnare la dichiarazione di assenza e ottenere l'annullamento della sentenza se la notifica o l'elezione di domicilio risultano inidonee a produrre la conoscenza effettiva del procedimento.
- Se il giudice omette di motivare in ordine a richieste di applicazione di norme mitigatrici (es. art. 34 d.lgs. 274/2000) o non valuta correttamente profili processuali relativi alla validità delle notifiche, ciò costituisce motivo di cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge.
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