Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge per avere il GIP ritenuto che il "piede di porco" sequestrato non integrasse la nozione di arma impropria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975. Il GIP aveva escluso la punibilità per porto senza giustificato motivo perché l'oggetto era stato trovato nel bagagliaio e non nell'abitacolo, ritenendo mancante la concreta e immediata idoneità all'offesa. Il Procuratore Generale sosteneva invece che, se l'oggetto rientra tra gli strumenti elencati nella prima parte del secondo comma dell'art. 4, è sufficiente la sua oggettiva idoneità offensiva e non è richiesto che l'agente l'abbia inserita in una prospettiva concreta di aggressione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975 distinguendo gli strumenti espressamente elencati nella prima parte del comma (per i quali il porto senza giustificato motivo è punibile basandosi sulla loro oggettiva adeguatezza offensiva) dagli strumenti innominati (per i quali occorre verificare circostanze di tempo e luogo che ne dimostrino la concreta utilizzabilità offensiva). La Corte ha qualificato il "piede di porco" come oggetto tipizzato nella prima parte del secondo comma, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, e ha quindi annullato la decisione impugnata con riferimento al porto del piede di porco, rinviando il giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)
La norma distingue tra armi improprie elencate (prima parte del comma) la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e il cui porto è vietato senza giustificato motivo, e gli oggetti non destinati per loro natura (parte finale del comma) per i quali la punibilità richiede anche la verifica di circostanze di tempo e luogo che ne dimostrino la concreta utilizzabilità offensiva. Il piede di porco è stato ricondotto alla prima categoria.
Norma richiamata dal GIP per dichiarare "non doversi procedere"; la Corte ha annullato la decisione sul punto relativo al piede di porco, rinviando al nuovo giudizio.
Corte Costituzionale
sentenza n. 139 del 22/03/2023
Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, confermando la legittimità della distinzione normativa che non richiede circostanze di tempo e luogo per gli strumenti espressamente elencati.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 (Porcu)
Ha affermato che il porto di una mazza da baseball integra il reato previsto dall'art. 4, comma 2, prima parte, quando avvenga senza giustificato motivo, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di utilizzo offensivo; principio applicato anche al piede di porco.
Massime di principio
- Se l'oggetto è espressamente elencato nella prima parte del comma 2 dell'art. 4 legge 110/1975 (es. mazze, tubi, mazze da baseball, bulloni, ecc.), il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo è punibile in base alla sua oggettiva idoneità offensiva: non è necessario dimostrare una concreta prospettiva di uso offensivo.
- Per gli oggetti non tipizzati (innominati) la rilevanza penale del porto senza giustificato motivo richiede la verifica di circostanze di tempo e luogo che rendano l'oggetto chiaramente utilizzabile per offendere.
- La collocazione dell'oggetto al momento del controllo (es. bagagliaio vs abitacolo) può rilevare per gli oggetti innominati, perché incide sulla valutazione della concreta utilizzabilità offensiva, ma non esclude automaticamente la punibilità se l'oggetto è tra quelli espressamente elencati.
- Nella difesa di un imputato va valutato se l'oggetto ha caratteristiche tali da rientrare nella lista tipizzata; se sì, la linea difensiva deve concentrarsi sull'esistenza di un "giustificato motivo" per il porto; se no, occorre provare l'assenza di circostanze che ne dimostrino la concreta pericolosità nel caso concreto.
- In sede di impugnazione, il Procuratore può ottenere l'annullamento della decisione impugnata sostenendo una interpretazione normativa consolidata dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale; la Corte di cassazione può rinviare per nuovo giudizio se ritiene che la decisione di merito abbia applicato erroneamente il regime normativo.
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