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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27701/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti preliminari di compravendita relativi a unità immobiliari da costruire su un terreno sito in Terracina. Il promissario acquirente chiedeva la risoluzione dei preliminari per inadempimento, lamentando che, trascorso il termine previsto, i promittenti venditori non avevano ancora acquistato la proprietà del terreno su cui edificare, e domandava la restituzione di euro 88.000, oltre interessi convenzionali al 5% dal 12/11/2005. In primo grado, a seguito di ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. e poi di una transazione intervenuta tra il promissario acquirente e uno dei convenuti, il Tribunale accoglieva la risoluzione e condannava in solido i convenuti al pagamento degli interessi legali/convenzionali del 5% sulla somma restituita. In appello il coobbligato che aveva ricevuto la transazione contestava la decisione; la Corte d'appello accoglieva l'appello principale, dichiarava la nullità del capo di condanna agli interessi nei confronti dell'altro convenuto per ultrapetizione, rigettava la domanda di regresso fra coobbligati e dichiarava cessata la materia del contendere tra promissario acquirente e uno dei convenuti quanto agli interessi, ritenendo che nella transazione e nei verbali di causa vi fosse stata rinuncia agli interessi. Il ricorso per cassazione censurava, da un lato, l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo per mancata notificazione e per identità del rapporto dedotto; dall'altro, l'erronea interpretazione della transazione e del comportamento processuale come rinuncia agli interessi, nonché il capo sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo, affermando che la rinuncia alla domanda non può essere desunta in modo non univoco da dichiarazioni processuali ambigue quando la questione degli interessi era ancora oggetto del contendere; ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo investito dal motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha confermato il principio per cui l'appello incidentale tardivo è ammissibile e non richiede notifica alla parte già costituita, mentre ha corretto la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto cessata la materia del contendere per una rinuncia agli interessi non inequivoca. L'esito finale è quindi un annullamento con rinvio sul solo secondo motivo, lasciando ferma la reiezione del primo.

Norme richiamate

  • art. 186-bis c.p.c.

    richiamato come provvedimento monitorio endoprocessuale che aveva imposto il pagamento della somma contestata nel corso del giudizio di primo grado.

  • art. 1309 c.c.

    il riconoscimento del debito effettuato da uno dei condebitori ha effetto solo tra le parti del riconoscimento e non si estende automaticamente al coobbligato che non abbia reso analogo riconoscimento.

  • art. 334 c.p.c.

    l'appello incidentale tardivo è ammissibile anche con riferimento ai capi della sentenza non investiti dall'impugnazione principale, quando le impugnazioni attengono al medesimo rapporto; non occorre notifica alla parte già costituita.

  • art. 343 c.p.c.

    l'appello incidentale va proposto nella comparsa tempestivamente depositata; solo se l'interesse sorge dall'impugnazione di altra parte si applica la proposizione nella prima udienza successiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sul regime dell'appello incidentale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa rinuncia agli interessi convenzionali.

Massime di principio

  • La notifica dell'appello incidentale non è necessaria nei confronti della parte che si sia regolarmente costituita in giudizio; l'esigenza notificatoria permane solo verso la parte contumace, poiché la parte costituita ha la possibilità di conoscere le difese avverse e reagire con impugnazione incidentale.
  • L'appello incidentale tardivo è ammissibile anche quando investa capi diversi da quelli impugnati in via principale, purché le impugnazioni si collochino nel medesimo rapporto sostanziale; se invece si trattano rapporti distinti, ciascun capo deve essere impugnato nei termini ordinari.
  • Il riconoscimento del debito compiuto da uno solo dei condebitori solidali non opera automaticamente nei confronti degli altri condebitori che non abbiano effettuato un analogo riconoscimento, i quali restano soggetti alla prova ordinaria del credito azionato.
  • La rinuncia alla domanda o all'azione non può essere desunta da dichiarazioni o comportamenti processuali equivoci: occorre un comportamento incompatibile in modo assoluto con la volontà di proseguire la pretesa, accompagnato da una chiara manifestazione di non insistervi più.
  • Quando la questione economica residua dopo una transazione resta ancora oggetto di discussione, l'interpretazione della clausola transattiva e delle dichiarazioni rese in udienza deve essere rigorosamente univoca; in caso di ambiguità non può dichiararsi cessata la materia del contendere.
  • L'ultrapetizione ricorre quando il giudice attribuisca un bene della vita o una statuizione non richiesta dalla parte interessata, eccedendo il perimetro delle domande e delle conclusioni effettivamente proposte.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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