Cassazione Penale, Sentenza n. 36185/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione IVA per gli anni 2013-2014 e aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. Il ricorrente denunciava, in particolare: 1) applicazione retroattiva dell'innalzamento del limite edittale che avrebbe reso inammissibile la messa alla prova in violazione dell'art. 2 cod. pen.; 2) mancata e insufficiente motivazione sul rigetto della messa alla prova nonostante l'assenza di precedenti utili ostativi e la possibile riparazione del danno; 3) omissione nell'assunzione di una prova decisiva (testimonianza del commercialista) e vizi nella gestione del rito abbreviato condizionato; 4) omesso esame della quantificazione dell'imposta evasa e del credito d'imposta; 5) difetti di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello ha erroneamente escluso l'ammissione alla messa alla prova sulla base dell'innalzamento del limite edittale intervenuto dopo la commissione dei fatti; ha affermato il principio secondo cui l'innalzamento della pena edittale non può essere applicato retroattivamente per negare un beneficio (messa alla prova) per fatti commessi anteriormente. Di conseguenza la decisione impugnata è stata censurata e il procedimento devoluto per nuovo esame in conformità al principio di non retroattività e alle regole sull'ammissibilità della messa alla prova (con conseguente rimessione per ulteriore valutazione ai sensi di legge).
Norme richiamate
Fissa il limite edittale massimo per l'ammissione alla messa alla prova; il limite va valutato alla luce della legge vigente al momento del fatto e non può essere reso inapplicabile da un inasprimento normativo successivo.
Regola la sospensione del processo con messa alla prova e i parametri che il giudice deve valutare (idoneità del programma di trattamento, assenza del pericolo di recidiva, valutazioni sulla persona dell'imputato).
art. 464-quater cod. proc. pen.
Disciplina i rimedi impugnatori connessi alla messa alla prova e contribuisce a chiarire la regola secondo cui l'ordinanza di rigetto va impugnata unitamente alla sentenza di primo grado.
Descrive il reato di omessa dichiarazione IVA contestato; la rilevanza dell'anzianità normativa e del relativo regime sanzionatorio è centrale per determinare il limite edittale applicabile.
Principio di irretroattività delle leggi penali più severe; impedisce che modifiche peggiorative sopravvenute precludano benefici basati sulla legge in vigore al momento del fatto.
Criteri per la determinazione della pena e parametri utili alla valutazione prognostica e trattamentale in sede di messa alla prova.
Prevede che le ordinanze del dibattimento vengano impugnate unitamente alla sentenza, fondamento per l'idea che il rigetto della messa alla prova si impugni con la sentenza di primo grado per garantire il controllo sul merito.
Corte costituzionale, sent. n. 32/2020
Richiamata per il principio che modifiche normative peggiorative non possono essere applicate retroattivamente se trasformano la natura o l'incidenza della pena; rafforza il divieto di retroattività a danno del condannato.
Corte EDU, Scoppola c/Italia (GC, 17/09/2009)
Affermato il principio della retroattività della legge penale più favorevole e il divieto di applicazione retroattiva di norme più severe; utilizzato per sostenere che l'inasprimento non poteva precludere la messa alla prova.
Massime di principio
- Il criterio per valutare il limite edittale utile all'ammissione alla messa alla prova è la legge vigente al momento della commissione del reato: un aumento successivo non può precludere il beneficio per fatti anteriori.
- L'ordinanza di rigetto della messa alla prova deve essere adeguatamente motivata e può essere riedotta in appello unitamente alla sentenza di primo grado, poiché l'appello ha effetto devolutivo e consente un riesame di merito.
- Il giudice ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'idoneità del programma di trattamento (art. 464-bis), ma tale discrezionalità richiede una motivazione 'penetrante' sulle condizioni personali, sociali ed economiche dell'imputato e sul pericolo di recidiva.
- Nei reati fiscali l'accertamento dell'entità dell'imposta evasa e la valutazione di eventuali crediti d'imposta richiedono un esame probatorio concreto; determinazioni amministrative non provate non possono automaticamente precludere benefici processuali.
- Le decisioni processuali che incidono sulle garanzie difensive (es. diniego di accompagnamento coattivo o revoca di acquisizione testimoniale) devono essere sorrette da adeguata motivazione e valutate in relazione al diritto al contraddittorio.
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