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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21232/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata proposta da una soggetto invalido in misura non inferiore all'80%, con richiesta di decorrenza dal 30 giugno 2014. I giudici di merito avevano accolto la domanda ma avevano fissato la decorrenza all'1 ottobre 2015, ritenendo applicabile il differimento annuale delle c.d. finestre solo alla pensione di vecchiaia ordinaria e non anche a quella anticipata per invalidità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2011, sostenendo che la norma abbia carattere generale e si applichi a tutte le pensioni di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste, quindi anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 12 d.l. n. 78/2010 introduce un regime generale di differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, applicabile non solo alla pensione ordinaria ma anche alle ipotesi di pensionamento anticipato previste da specifici ordinamenti, inclusa quella per invalidi in misura non inferiore all'80%. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il differimento annuale dell'accesso alla pensione introdotto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 ha portata generale e si applica a tutte le pensioni di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste dal legislatore.
  • La disciplina delle c.d. finestre non si limita alla pensione di vecchiaia ordinaria per età, ma opera anche rispetto ai regimi pensionistici che consentono l'accesso anticipato alla vecchiaia in base a specifiche condizioni soggettive.
  • Quando la norma successiva è formulata in termini generali, l'esclusione di singole categorie dal relativo meccanismo di differimento richiede un'esplicita previsione derogatoria.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione della norma previdenziale è censurabile per violazione di legge quando il giudice di merito ne circoscriva indebitamente l'ambito applicativo in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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