Cassazione Civile, Ordinanza n. 13117/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento/pagamento TARSU/TIA relativo all’anno 2012 emesso da un Comune nei confronti di una società operante nel settore alberghiero. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, accogliendo l’impugnazione della società e ritenendo illegittima la delibera comunale di determinazione delle tariffe TARSU per il 2012, anche alla luce di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato delibere tariffarie per annualità antecedenti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 7, comma 5, e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non potesse disapplicare la delibera comunale e che la contribuente non avesse tempestivamente contestato la tariffa; 2) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, assumendo che l’eventuale illegittimità della delibera a monte non fosse un vizio proprio dell’atto di riscossione impugnato; 3) violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 507/1993, deducendo che l’annullamento di delibere relative ad anni precedenti non potesse travolgere la delibera 2012 e che, comunque, fosse legittima una tariffa alberghiera superiore a quella delle abitazioni; 4) violazione del medesimo art. 69, perché la CTR avrebbe annullato integralmente l’atto senza rideterminare il tributo sulla base della tariffa precedente; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare d’ufficio la delibera presupposta se illegittima, ma ha accolto il terzo motivo: ha chiarito che l’annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria per un’annualità precedente non produce effetti caducanti automatici sulle delibere successive, anche se ripetitive, che restano atti autonomi e devono essere specificamente impugnati o disapplicati in base a una valutazione originaria e autonoma della loro legittimità. La CTR, invece, aveva illegittimamente desunto la caducazione della delibera 2012 dal solo annullamento delle delibere 2008-2009, senza un autonomo scrutinio e senza confrontarsi con la giurisprudenza consolidata sulla discrezionalità comunale nella classificazione tariffaria TARSU e sulla legittimità di tariffe alberghiere superiori a quelle delle abitazioni. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato i primi due e dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la legittimità della tariffa TARSU per l’anno 2012 alla luce del principio per cui l’annullamento di una delibera precedente non travolge automaticamente le delibere successive, dovendo verificare autonomamente se la delibera impugnata sia legittima e se la tariffa per gli esercizi alberghieri rispetti il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di norme di diritto commessa dal giudice di merito.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare anche d’ufficio l’atto presupposto illegittimo, nei limiti dell’eventuale giudicato amministrativo favorevole alla legittimità dell’atto.
È invocato dal ricorrente per sostenere limiti alle eccezioni nuove nel giudizio tributario, ma la censura è respinta nei limiti in cui contrasta con il potere-dovere di disapplicazione del giudice tributario.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dal Comune per sostenere che il vizio della delibera a monte non sarebbe deducibile come vizio proprio dell’atto di riscossione; la Corte non accoglie questa tesi nei termini prospettati.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
È la norma sulla determinazione delle tariffe TARSU, rispetto alla quale la Corte ribadisce l’autonomia delle deliberazioni annuali e la necessità di un autonomo vaglio di legittimità.
art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
I rapporti tra le tariffe e i costi del servizio sono richiamati come elemento di riscontro della legittimità della delibera, ma riferiti al rapporto con i costi del servizio e non alla mera differenza tra categorie.
La Corte richiama il margine di discrezionalità comunale nella classificazione delle categorie tariffarie e afferma che per gli esercizi alberghieri può legittimamente essere prevista una tariffa anche superiore a quella delle abitazioni civili.
art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
Costituisce il principio generale di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario/tributario nel giudizio incidentale.
È richiamato nel motivo sulle spese, ma il relativo esame resta assorbito per effetto dell’accoglimento parziale e del rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può e deve disapplicare, anche d’ufficio, la delibera presupposta dell’ente impositore se la ritiene illegittima, purché non esista un giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità.
- L’annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria relativa a un’annualità precedente non produce automaticamente effetti caducanti sulle delibere successive, anche se di contenuto ripetitivo: ogni annualità è regolata da un autonomo atto impositivo/regolamentare.
- La mera ripetizione del contenuto di una precedente delibera annullata non basta a travolgere la delibera successiva, poiché essa esprime una autonoma volontà provvedimentale e richiede una specifica impugnazione o un autonomo giudizio di legittimità.
- In materia di TARSU, i comuni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella classificazione delle categorie tariffarie; la previsione di tariffe per gli esercizi alberghieri superiori a quelle delle abitazioni civili può essere legittima in quanto fondata su una maggiore capacità produttiva di rifiuti, considerata dato di comune esperienza.
- Quando si contesta una tariffa TARSU per annualità successive, il giudice deve svolgere un vaglio autonomo e originario della delibera impugnata, senza fondare la decisione sul solo annullamento di atti precedenti.
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