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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18604/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con precedente ordinanza di rigetto, il difensore della parte controricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 1616/2024 perché, pur essendo stata pronunciata la condanna del ricorrente alle spese di lite, il provvedimento aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, come espressamente richiesto nel controricorso. La questione sottoposta alla Corte riguardava dunque il rimedio esperibile contro l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e la sua ammissibilità anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. quale rimedio per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, in assenza di una diversa previsione legislativa. Ha quindi accolto l'istanza e ordinato la correzione dell'ordinanza n. 1616/2024, disponendo l'integrazione del dispositivo con la formula che attribuisce le spese, da distrarsi in favore dell'avvocato richiedente, e l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione è configurata come facoltà del difensore di chiedere che il giudice lo indichi come destinatario del pagamento delle spese processuali; si tratta di un accessorio rispetto alla condanna alle spese.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è ritenuto il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, in mancanza di espressa diversa disciplina.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità per il difensore di essere indicato quale destinatario del pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce un errore emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, anziché richiedere un autonomo mezzo di impugnazione.
  • L'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria rispetto alla condanna alle spese e mira a individuare il difensore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento del relativo credito.
  • La correzione dell'errore materiale è rimedio compatibile con le esigenze di ragionevole durata del processo e con il rispetto del contraddittorio, poiché consente di soddisfare rapidamente l'interesse del difensore a ottenere un titolo esecutivo.
  • Il procedimento di correzione può essere utilizzato anche per integrare pronunce della Corte di cassazione quando il provvedimento abbia omesso un accessorio richiesto e spettante, come la distrazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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