Cassazione Penale, Sentenza n. 22131/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare. Il motivo centrale del ricorso era che la pena aggiuntiva, la cui esecuzione era sospesa (anni 1, mesi 10 e giorni 27), non poteva essere computata nella pena complessiva da espiare ai fini del superamento del limite previsto per l'applicazione delle misure alternative (affidamento/detenzione domiciliare); pertanto, deduceva la violazione di norme procedurali richiamate (artt. 666, 663, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 47-ter ord. pen.), sostenendo che, considerata la sola pena oggetto della richiesta, la misura alternativa sarebbe stata ammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia manifestata dal difensore e dall'interessato in data 16/03/2026, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. In precedenza (ordinanza del 11/11/2025) il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo che la pena complessiva, computando anche la pena la cui esecuzione è sospesa, superasse il limite per l'applicazione della misura alternativa.
Norme richiamate
Citato dal ricorrente come norma di riferimento per la impugnazione; il provvedimento non si pronuncia nel merito sulla violazione di questa norma a causa della rinuncia all'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate; nessuna valutazione di merito operata nel provvedimento impugnatorio per effetto della rinuncia.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come presunta violazione; il provvedimento di legittimità non ha esaminato il merito della censura per inammissibilità del ricorso.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di limiti per l'applicazione di misure alternative; dal testo emerge che il Tribunale di Sorveglianza aveva considerato la pena la cui esecuzione è sospesa nel computo della pena complessiva ai fini dell'ammissibilità della misura alternativa.
art. 591, co. 1, lett. d) cod. proc. pen.
Interpretazione applicata: la rinuncia dell'interessato al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se presentata validamente, determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce che il giudice di legittimità entri nel merito; ciò comporta la perdita dell'occasione di una pronuncia sulla questione sostanziale.
- Quando un giudice di merito computa pene aggiuntive la cui esecuzione è sospesa nel calcolo della pena complessiva ai fini di limiti per misure alternative, tale computo può essere oggetto di contestazione, ma la contestazione deve essere effettivamente coltivata fino a esito del gravame; la rinuncia priva il ricorrente della possibilità di veder modificata quella valutazione.
- In procedimenti di esecuzione e misure alternative, è essenziale documentare e argomentare con precisione se e come devono essere computate le pene sospese; le questioni di computo possono incidere sull'ammissibilità delle misure alternative e vanno sollevate tempestivamente.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare l'imposizione delle spese processuali e, a seconda del contenuto dell'atto e di eventuali rinunce, sanzioni pecuniarie (come il versamento alla cassa delle ammende).
- Prima di rinunciare a un ricorso, valutare l'impatto pratico: la rinuncia chiude definitivamente la via di impugnazione e consolida l'ordinanza impugnata, anche se questa contiene valutazioni contestabili sul computo delle pene.
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