Cassazione Penale, Sentenza n. 12208/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Scalzo impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per 6 mesi) disposta dal G.I.P. di Cosenza in relazione ai capi 7) e 8) della contestazione. Il capo 7) contestava il concorso in abuso d'ufficio per l'affidamento, ritenuto illegittimo, dell'incarico di responsabile U.O.S.D. Risk Management a Cesira Ariani (omissione nel bando dell'art. 15, co. 7-quater d.lgs. 502/1992, composizione di commissione con legami con Mauro e Ariani, esclusione e valutazione dei candidati ritenute artatamente favorevoli all'Ariani). Il capo 8) contestava falso ideologico nel verbale di esclusione di Angelo Gallo nonostante dal curriculum risultasse esperienza nel settore. In cassazione il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazione di legge (anche per presunta nullità dell'ordinanza genetica ex art. 292 co. 2 lett. c-bis c.p.p.), contestava l'accertamento del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio e sosteneva la correttezza delle proprie valutazioni amministrative e l'assenza dei requisiti richiesti per escludere Gallo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse alla decisione: la misura interdittiva era stata nel frattempo revocata dal G.I.P. (10/07/2021) e, alla luce della giurisprudenza e della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 405 co. 1-bis c.p.p., non sussiste interesse a proseguire l'impugnazione di una misura interdittiva divenuta inefficace, non operando l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione per le misure interdittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-quater, d.lgs. n. 502/1992
art. 15, comma 7-quater, d.lgs. n. 502 del 1992
La norma richiede anzianità quinquennale nella disciplina oggetto dell'incarico quale requisito per il conferimento; la Corte riferisce che l'omissione del richiamo a tale requisito nell'avviso e la composizione anomala della commissione sono stati utilizzati dal Tribunale come elementi per ritenere l'illegittimità della procedura di conferimento.
art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.
art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'ordinanza 'genetica' sulla base di tale disposizione; la Corte osserva l'eccezione ma non accoglie il ricorso per carenza di interesse, senza entrare nel merito della presunta nullità.
La Corte richiama tali articoli per distinguere il diverso interesse processuale dell'imputato rispetto al caso dell'assoluzione con formula piena (che può avere riflessi civili o disciplinari) rispetto alla fase cautelare: gli effetti favorable connessi a una diversa formula di assoluzione non sono paragonabili all'interesse residuo quando la misura cautelare è cessata.
art. 405, comma 1-bis, c.p.p. (riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale)
art. 405, comma 1-bis, c.p.p.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, la Corte afferma che non sopravvive l'interesse dell'indagato a proseguire l'impugnazione di misure interdittive ormai revocate/inefficaci, poiché non è disponibile la riparazione per ingiusta detenzione che giustificherebbe la persistenza dell'interesse.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se la misura cautelare o interdittiva impugnata cessa o viene revocata durante il grado di impugnazione, spesso viene meno l'interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento; l'impugnazione può diventare inammissibile per difetto di interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse concreto e specifico a mantenere il gravame (es. richiesta di riparazione, quando disponibile).
- Le misure interdittive non danno accesso agli stessi rimedi previsti per la custodia cautelare (per esempio la riparazione per ingiusta detenzione); pertanto la revoca/cessazione della misura interdittiva rende meno probabile la persistenza dell'interesse processuale a proseguire l'impugnazione.
- Le censure di vizio procedurale o di nullità dell'atto 'genetico' devono essere tempestivamente dedotte e devono essere connesse a un interesse attuale alla pronuncia: l'eccezione di nullità da sola non salva l'impugnazione se la misura è cessata e non sussistono conseguenze riparabili che giustifichino il proseguimento.
- Nel giudizio su misure interdittive il Tribunale valuta la sussistenza di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio su base fattuale; per contrastare efficacemente tali valutazioni è necessario produrre e documentare elementi concreti (es. prova di mancanza di legami che possano determinare condotte reiterative o di impossibilità di inquinare le prove).
- Per le contestazioni relative alla legittimità di procedure amministrative (nomine, commissioni, valutazione curricula) è rilevante dimostrare specificamente la correttezza formale e sostanziale del procedimento (rispetto dei bandi, composizione imparziale della commissione, corretta valutazione dei titoli) già in sede cautelare e d'appello, altrimenti tali elementi possono essere ritenuti indizi rilevanti ai fini della misura.
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