Cassazione Civile, Ordinanza n. 11470/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conviventi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex convivente volta a ottenere dagli ex conviventi e proprietari dell’immobile il pagamento di una somma a titolo di indennizzo per opere di manutenzione straordinaria che essa assumeva di avere eseguito sull’immobile comune. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente deduceva un solo motivo: nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di appello, con violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo di avere censurato anche l’entità delle spese di primo grado, ritenute esorbitanti e sproporzionate rispetto all’attività svolta, e che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata su tale censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che il vizio di omessa pronuncia presuppone la proposizione di una domanda o, in appello, di un motivo di impugnazione formulato nei termini di cui all’art. 342 c.p.c.; dall’esame dell’atto di appello è emerso invece che il riferimento all’entità delle spese di primo grado era stato fatto solo nella parte dedicata ai presupposti della sospensione ex art. 283 c.p.c., non costituendo un vero motivo di appello. Inoltre, nelle conclusioni la ricorrente aveva chiesto la riforma della statuizione sulle spese solo in caso di vittoria nel merito o, in subordine, la compensazione delle spese, ma non una specifica censura della liquidazione per sproporzione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o su un motivo di impugnazione effettivamente proposto.
la nullità della sentenza e del procedimento è invocabile solo se il vizio processuale dedotto sia effettivamente sussistente, qui escluso per mancanza di un motivo di appello specifico.
il motivo di appello deve essere specificamente formulato e distinto dalle mere argomentazioni svolte a sostegno di altre richieste processuali.
la deduzione relativa alle spese svolta solo a sostegno dell’istanza di sospensione non integra, di per sé, un motivo di gravame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la censura invocata in cassazione non era stata proposta come autonomo motivo di appello, ma soltanto come argomento difensivo o come supporto ad altra istanza processuale.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., il motivo di appello deve essere specifico e autonomo: non basta un generico riferimento, contenuto in altre parti dell’atto, alla questione che si vorrebbe poi far valere come oggetto di gravame.
- La contestazione della liquidazione delle spese richiede una censura chiara e concludente nella parte dell’atto dedicata ai motivi di impugnazione; non è sufficiente chiedere in via subordinata la compensazione delle spese o richiamare incidentalmente la loro entità.
- In sede di legittimità, il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, il rilievo officioso dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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