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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41815/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per estorsione e lesioni aggravate e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Denunciavano: omissione di considerazione delle obiezioni difensive e travisamento della prova; mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale e mancata acquisizione di prove dichiarative (escussione di due testimoni e confronto imputato–persona offesa); assenza di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese e sufficienza, secondo loro, di una ricostruzione che qualificherebbe il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla qualificazione della continuazione e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le doglianze siano mera reiterazione di questioni di merito già esaminate e decise dalla Corte di appello con motivazione logica e non contraddittoria. Ha confermato che la Corte di appello aveva adeguatamente valutato la completezza del compendio probatorio, la credibilità delle persone offese e i riscontri (dichiarazioni di testimoni Privitera e Del Regno e certificazioni mediche). Ha escluso la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'applicabilità dell'art. 131‑bis per particolare tenuità, ha ritenuto legittima la negazione delle circostanze attenuanti generiche e congruo il trattamento sanzionatorio (incluso l'aumento per continuazione). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis c.p.

    Richiamato in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 131‑bis a causa della gravità e spregevolezza della condotta.

  • art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.

    Richiamato nel dibattito sui riscontri esterni alla prova dichiarativa; la Corte sottolinea che per le dichiarazioni del testimone (anche se persona offesa) non è sempre necessario il riscontro esterno previsto dall'art. 192 commi 3‑4, purché il vaglio di credibilità sia superato.

  • art. 210 c.p.p.

    Riferimento alla distinzione tra testimone e altre figure indicate dall'art. 210; la Corte conferma che la prova testimoniale può avere autonoma capacità probatoria se ritenuta credibile.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Richiamato in tema di prova decisiva: la Corte afferma che in Cassazione la mancata acquisizione di mezzi istruttori può essere dedotta solo se la prova avrebbe riguardato un fatto certo e non mezzo dichiarativo il cui risultato sarebbe soggetto a confronto con altre prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione delle somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

Massime di principio

  • I ricorsi per Cassazione che si risolvono nella mera riproposizione di censure di merito già decise in appello sono inammissibili.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è soggetta a valutazione discrezionale del giudice di merito: la sua mancata accoglienza è incensurabile se motivata sulla base della presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado e dell'assenza di necessità assoluta della rinnovazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni possono da sole costituire prova sufficiente se superano il vaglio di credibilità; non sempre è necessario un riscontro esterno ex art. 192 c.p.p.
  • Le questioni di credibilità e la valutazione delle risultanze probatorie sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non possono essere rimesse alla Cassazione salvo manifeste contraddizioni della motivazione.
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta della gravità e della spregevolezza della condotta e non è declarabile quando dalla fattispecie emergono elementi di significativa gravità.
  • Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla continuazione devono contenere specifiche critiche di diritto o indicare palesi vizi argomentativi per essere valutabili in sede di legittimità.

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