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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43437/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni (art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011). Deduceva: violazione dell'art. 178 c.p.p. per mancata correlazione tra quanto richiesto e quanto pronunciato, postulando che la Corte avesse riqualificato la tipologia di pericolosità (da lett. a) a lett. c)) sulla base di elementi nuovi (carichi pendenti e provvedimenti amministrativi) non compressi nella proposta del Pubblico Ministero; vizio di motivazione e errata qualificazione per avere i giudici fondato la pericolosità su episodi risalenti e irrilevanti (due lesioni e due oltraggi del 2021); violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per aver confermato l'obbligo di soggiorno senza spiegare perché non fosse idonea una misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riqualificazione della tipologia di pericolosità da parte del Tribunale, in quanto la proposta del P.M. già richiamava una valutazione complessiva dei fatti; ha ritenuto la motivazione del provvedimento di merito completa, coerente e priva di salti logici, con esame puntuale del curriculum del ricorrente e dei fatti (anche l'episodio violento del 18/06/2022). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per essere aspecifico e dedotto con argomentazioni non consentite. Sul punto della proporzionalità dell'obbligo di soggiorno ha ritenuto che la valutazione nel merito non fosse sindacabile in questa sede, atteso che la decisione di merito offriva adeguata motivazione circa la necessità del confinamento e la difesa non ha prodotto elementi specifici contrari. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 1, lett. c))

    art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ritenuto legittimo ricondurre il ricorrente alla categoria di pericolità sociale di cui alla lett. c) sulla base del suo insieme di carichi pendenti, condanne e provvedimenti amministrativi, ritenendo tale valutazione compatibile con la proposta del P.M. che richiedeva una valutazione complessiva dei fatti.

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 10, comma 3)

    art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Il richiamo riguarda l'onere motivazionale circa la proporzionalità e l'adeguatezza della misura. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito in ordine alla necessità dell'obbligo di soggiorno, escludendo vizio per carenza motivazionale.

  • codice di procedura penale (art. 178, lett. c))

    art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunciato. La Corte ha affermato che il Tribunale può riqualificare la tipologia di pericolosità in sede di prevenzione se la proposta del P.M. consente una valutazione complessiva dei fatti, per cui non è ravvisata violazione dell'art. 178.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito (art. 23, commi 8 e 9)

    art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio con le forme previste dalle norme emergenziali).

  • legge n. 1423/1956 (art. 4, comma 9)

    nono comma dell'art. 4, legge n. 1423 del 1956

    Citata a proposito dell'obbligo motivazionale del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo dal provvedimento impugnato.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per liquidare le spese.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il giudice può, nel valutare la pericolosità sociale, riqualificare la tipologia di pericolosità anche se diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, purché la proposta abbia richiamato una valutazione complessiva dei fatti che consenta la riqualificazione.
  • La Corte di merito deve motivare in modo coerente e completo la decisione: una motivazione dettagliata sul curriculum del soggetto e sugli episodi rilevanti rende difficilmente sindacabile la decisione in sede di legittimità salvo vizi di diritto evidenti.
  • Le censure generiche, aspecifiche o che non dialogano con il complesso argomentativo del giudice di merito sono inammissibili o destinate al rigetto; il ricorso in Cassazione deve indicare in modo puntuale il vizio di legge.
  • La verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura (per esempio obbligo di soggiorno vs misure meno afflittive) richiede una valutazione di merito: la Corte di cassazione sindaca la legittimità formale e la completezza della motivazione, non la valutazione di opportunità compiuta dal giudice di merito, salvo errori di diritto o carenze motivazionali manifeste.
  • Per contestare la legittimità di una misura di prevenzione è efficace per la difesa produrre elementi specifici e documenti capaci di confutare la valutazione sul pericolo sociale (es. documenti che dimostrino cambiamento concreto del comportamento), mentre osservazioni generiche sono insufficienti.

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