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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. 333/SAA/I/98.03.A.A.233° del 12.06.26, notificato in data 17.06.26, con cui il ricorrente veniva espulso dal 233° Corso di Formazione per allievi Agenti della Polizia di Stato e veniva determinata la conseguente cessazione dal servizio; - della proposta di espulsione formulata dal Direttore della Scuola Allievi Agenti di Trieste del 28.04.26; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Espulsione dal 233° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e conseguente cessazione dal servizio, nonché proposta di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 12 giugno 2026 con cui il Capo della Polizia lo ha espulso dal corso e disposto la conseguente cessazione dal servizio, oltre alla proposta del Direttore della Scuola del 28 aprile 2026. I provvedimenti seguivano l'invio, il 21 febbraio 2026, in una chat WhatsApp di gruppo con altri allievi, di un video a visualizzazione unica dal contenuto esplicitamente pedopornografico, dopo l'invio da parte di un collega di uno sticker analogo. La vicenda aveva determinato l'iscrizione di un procedimento penale per detenzione o accesso a materiale pedopornografico in continuazione e l'avvio di un procedimento disciplinare per un'infrazione più grave della deplorazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili; nell'ordinanza cautelare non sono riportate in dettaglio le singole censure. Ha presentato memoria partecipativa dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso. In sede di sommaria delibazione ha escluso sufficienti profili di fumus: ai fini dell'espulsione dal corso è sufficiente che la condotta consenta di ipotizzare astrattamente una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, senza che questa debba essere già stata irrogata; l'espulsione non è ontologicamente una sanzione disciplinare e non è quindi soggetta alla disciplina del d.P.R. 737/1981, mentre il regolamento delle Scuole per Agenti disciplina specificamente il procedimento senza richiamare tale disciplina. Ha inoltre ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la comunicazione di avvio è stata seguita dalla presentazione di una memoria, esaminata e richiamata negli atti successivi. Ha escluso il periculum allo stato, considerando che gli effetti patrimoniali non sono irreversibili e che, in caso di esito favorevole nel merito, l'Amministrazione potrebbe ricostruire la carriera dell'interessato. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 12 gennaio 2027 e rinviato la decisione sulle spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 6-ter, comma 3, d.P.R. 335/1982

    ai sensi dell’art. 6-ter comma 3 DPR n. 335/1982 per l’espulsione risulta sufficiente l’adozione di comportamenti per i quali sia astrattamente ipotizzabile una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, prescindendo dall’effettiva irrogazione della stessa;

    Per espellere un allievo dal corso è sufficiente una condotta astrattamente riconducibile a un'infrazione suscettibile di sanzione superiore alla deplorazione; non occorre che la sanzione disciplinare sia già stata irrogata.

  • d.P.R. 737/1981

    per giurisprudenza consolidata, l’espulsione dell’allievo dal corso tenuto dalla Scuola di Polizia non configura ontologicamente una sanzione disciplinare e in quanto tale non soggiace alla disciplina di cui al DPR 737/1981

    L'espulsione dal corso di formazione è distinta da una sanzione disciplinare e non è assoggettata alla disciplina del d.P.R. 737/1981.

  • art. 35 d.m. 9 marzo 1983

    né diverse conclusioni paiono poter trovare fondamento nel Regolamento delle Scuole per Agenti di Polizia approvato con DM 9.3.1983 che all’art. 35, nel dettare la disciplina del procedimento relativo all’espulsione dal corso, contempla specifiche regole senza richiamare le norme di cui al DPR 25.10.1981 n. 737, citate invece, in quanto compatibili, in riferimento ad altri istituti;

    Il procedimento di espulsione è regolato specificamente dall'art. 35 del regolamento delle Scuole per Agenti; il mancato richiamo al d.P.R. 737/1981, a differenza di quanto previsto per altri istituti, conferma che tale disciplina non si applica all'espulsione.

  • art. 7 l. 241/1990

    che il contraddittorio risulta essere stato rispettato, per effetto della comunicazione di avvio del procedimento, a cui ha fatto seguito la produzione di memoria partecipativa, esaminata e richiamata nei provvedimenti successivi;

    Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato quando, dopo la comunicazione di avvio, l'interessato ha potuto presentare una memoria che l'Amministrazione ha esaminato e richiamato negli atti successivi.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La domanda di sospensione è stata trattata nella fase cautelare disciplinata dall'art. 55 c.p.a.; il TAR l'ha respinta per insufficienza del fumus e del periculum.

Massime di principio

  • L'espulsione di un allievo da un corso di formazione della Polizia di Stato non costituisce, secondo la natura dell'atto, una sanzione disciplinare e non soggiace alla disciplina del d.P.R. 737/1981, quando il regolamento delle Scuole per Agenti prevede per l'espulsione un procedimento specifico senza richiamare tale disciplina.
  • Ai fini dell'espulsione dal corso ai sensi dell'art. 6-ter, comma 3, d.P.R. 335/1982, è sufficiente che il comportamento dell'allievo sia astrattamente idoneo a integrare un'infrazione disciplinare punibile con sanzione superiore alla deplorazione; non è necessario che la sanzione sia stata previamente irrogata.
  • Il contraddittorio nel procedimento di espulsione può ritenersi rispettato quando l'interessato, ricevuta la comunicazione di avvio, presenta memorie che vengono esaminate e richiamate negli atti conclusivi del procedimento.
  • In sede cautelare, il pregiudizio patrimoniale non integra di per sé un periculum irreparabile quando, in caso di successivo accoglimento nel merito, l'Amministrazione possa rimediare mediante la ricostruzione giuridica della carriera.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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