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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27617/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione composto da tre censure: 1) violazione di legge per presunta mancata ammissione, in appello, di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) e per mancata considerazione della "decisività" delle prove non ammesse; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta errata e illogica valutazione delle prove: la Corte di merito avrebbe dedotto la responsabilità dell'imputato dal mero ritrovamento di oggetti di provenienza delittuosa nella sua autovettura (con abbattimento del sedile posteriore) senza prove della consapevolezza della illecita provenienza; 3) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con richiesta di rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello che aveva: assolto l'Orlando per il capo a) (per non aver commesso il fatto) e confermato la condanna per il residuo reato di cui al capo b) con pena rideterminata in anni 2 e mesi 4 di reclusione e multa di euro 4.000,00. La Cassazione ha inoltre confermato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria da parte dell'appello (riconoscendo la discrezionalità del giudice dell'impugnazione) e ha ritenuto non fondata la censura sull'art. 192 ritenendo la valutazione delle prove interna al potere decisorio del giudice. Infine ha rigettato la doglianza sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale; il giudice di appello ha potere discrezionale di ammettere o meno prove noviter producta solo se indispensabili per la decisione; deve motivare la scelta, ma la discrezionalità non è censurabile se congruamente esercitata.

  • art. 192 c.p.p.

    Disciplina la valutazione della prova. La Corte di legittimità non riesamina la valutazione giudiziale della prova se la censura è di merito; non è ammesso trasformare un vizio di motivazione in una doglianza di diritto salvo espressa violazione procedurale.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    Limiti dell'impugnazione in cassazione: non sono ammissibili censure che in realtà attaccano la motivazione di fatto (lett. e) né censure oltre i limiti previsti; impone i confini del sindacato di legittimità.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (personalità del reo, precedente penale ecc.). La Corte territoriale ha fatto espresso riferimento a questi parametri nel negare le attenuanti generiche e nel determinare la pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Istituto delle circostanze attenuanti generiche: la concessione richiede motivazione positiva; il diniego non richiede analitica e dettagliata confutazione salvo manifesta illogicità.

  • norme penali sostanziali contestate

    es. artt. 110, 56, 624-bis, 625 n.2 c.p.; in primo grado citati artt. 81 cpv., 110, 648 c.p.

    Fatti in contestazione relativi a ricettazione/riconsegna di proventi di furto; la Corte d'appello ha assolto per uno dei capi e confermato la condanna per l'altro ritenendo dimostrata la disponibilità e la partecipazione dell'imputato.

  • altri articoli di procedura richiamati dalla difesa

    es. artt. 190 comma 3, 192 comma 1, 495 comma 4, 507, 546 comma 1 lett. c), 603 c.p.p.

    Richiami procedurali utilizzati dalla difesa per contestare ammissibilità e decisività delle prove; la Corte ha valutato tali richami ma li ha ritenuti non decisivi rispetto al potere discrezionale del giudice d'appello e ai limiti della censura in Cassazione.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: per ottenere l'ammissione di nuove prove bisogna dimostrare che esse sono indispensabili per consentire al giudice di decidere; la valutazione è discrezionale e ben motivata non è censurabile in cassazione.
  • Le questioni relative alla valutazione delle prove appartengono al merito e, salvo vizio processuale concreto o manifesta illogicità, non sono sindacabili in Cassazione con motivi che in realtà attaccano la valutazione probatoria (limiti di cui all'art. 606 c.p.p.).
  • La presenza di oggetti di provenienza illecita in un veicolo può legittimare una conclusione di responsabilità quando emergono elementi che dimostrino disponibilità, modalità operative e consapevolezza (non basta il mero ritrovamento se non vi sono altri indizi di partecipazione).
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi che giustifichino, in positivo, la meritevolezza: il giudice deve motivare la concessione; il diniego, se congruamente motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133, è difficilmente censurabile in cassazione.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono essere calibrate sui rimedi di diritto: trasformare censure di fatto (es. errata valutazione delle prove) in vizi di diritto è spesso improduttivo e causa di inammissibilità.

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