Cassazione Penale, Sentenza n. 546/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p., contestando i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e trasferimento fraudolento di valori aggravato per finalità mafiose (art. 512-bis). I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione dei gravi indizi, sostenendo che le condotte sarebbero riconducibili alla relazione sentimentale con Francesco Mancuso e non ad una stabile appartenenza alla cosca, nonché che i capitali per la LP Carburanti deriverebbero dal marito e non configurerebbero intestazione fittizia; (2) mancata derubricazione del capo A1 in concorso esterno; (3) contestazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, alla luce del tempo trascorso e di elementi che indicherebbero la recisione dei collegamenti con l'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul concetto di "stare a disposizione" per la partecipazione mafiosa, sottolineando che la stabile e continua messa a disposizione si può desumere da comportamenti materiali (es. disponibilità a farsi intestare fittiziamente imprese, partecipazione a riunioni operative, rapporti con terzi collusi). Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sui gravi indizi, sull'intestazione fittizia della LP Carburanti e sull'esistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa di pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416-bis. Ha escluso la possibilità di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova in sede di legittimità se non per manifesta illogicità. Ha condannato la ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma relativa alle decisioni del riesame; il Tribunale decideva ai sensi di questa disposizione nel confermare la misura cautelare adottata dal G.i.p.
Reato di associazione mafiosa; la Corte ha richiamato il concetto giurisprudenziale di "stare a disposizione" stabile e continuativo quale indice di intraneità all'organizzazione, ritenendo che le condotte contestate (intestazioni fittizie, partecipazione a riunioni, rapporti con terzi) integrino gravi indizi di partecipazione.
Norma che punisce l'intestazione fittizia per agevolare attività di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'intestazione della LP Carburanti all'indagata rientrasse nel paradigma di illecito previsto da questa norma, in quanto finalizzata a occultare la proprietà riconducibile al capo della consorteria.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa di pericolosità per i reati di cui all'art. 416-bis comprenda anche tali caratteristiche.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; la ricorrente è stata condannata alle spese a norma di tale articolo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta per il periodo indicato; il processo di cassazione si è svolto pertanto a trattazione scritta.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione mafiosa si valuta anche sulla base di comportamenti materiali e di disponibilità stabile (es. intestazioni fittizie, partecipazione a riunioni operative, rapporti con soggetti che gestiscono attività illecite), non solo sul "ruolo" formale.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori costituiscono elementi valutabili in diritto come gravi indizi; la loro interpretazione spetta al giudice di merito e la Corte di legittimità non rivede tali valutazioni se non per manifesta illogicità.
- Nel caso di contestazione per 416-bis vige una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, per cui la difesa deve fornire elementi chiari e concreti per superare tale presunzione.
- La mera affermazione che le risorse provengono da terzi o che l'imputata agiva per ragioni personali (es. rapporto sentimentale) non è sufficiente a escludere l'intraneità mafiosa se sussistono elementi obiettivi che indicano un ruolo funzionale nell'interesse della consorteria.
- Il trascorrere del tempo non determina automaticamente la cessazione dell'esigenza cautelare: occorre dimostrare concretamente la recisione dei rapporti e l'assenza di rischio di reiterazione o di ostacolo alle indagini.
- Per contestare un'intestazione fittizia è utile fornire prove documentali e oggettive (finanziamenti, titolarità degli investimenti, gestione effettiva dell'attività) che smentiscano la finalità di occultamento della proprietà o di tutela di soggetti indiziati.
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