Cassazione Penale, Ordinanza n. 32697/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di cause esimenti dalla colpa nella proposizione del ricorso secondo il parametro costituzionale richiamato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la loro responsabilità penale per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contestato come concorso di persone e aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) e b), e comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998. I ricorrenti deducevano, in sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della scriminante dello stato di necessità, oltre a censure di violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva che le attenuanti generiche erano già state riconosciute, sicché la censura sul punto è infondata. Quanto allo stato di necessità, osserva che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'assenza di prova della scriminante, valorizzando le dichiarazioni di alcuni migranti secondo cui gli imputati non erano stati maltrattati dai trafficanti libici, pur avendo con essi rapporti di comunicazione costanti. Le ulteriori doglianze sono ritenute una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, per qualificare la partecipazione degli imputati
art. 12, comma 3, lett. a) e b), d.lgs. n. 286/1998
base normativa della fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestata
art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamato come ulteriore aggravante della fattispecie contestata
norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato implicitamente per le attenuanti generiche, che la Corte rileva essere state già concesse agli imputati
Corte Cost. n. 186 del 2000
citata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in relazione all'assenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Le censure sul diniego di attenuanti generiche sono infondate quando risulta dagli atti che tali attenuanti siano già state riconosciute dal giudice di merito.
- La deduzione della scriminante dello stato di necessità deve trovare supporto in elementi probatori specifici; in mancanza di prova, il suo mancato riconoscimento è legittimamente fondato su motivazione congrua.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, quando il giudice di merito abbia esaminato in modo coerente e non illogico gli elementi rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione, la manifesta infondatezza dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ove non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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