Cassazione Penale, Sentenza n. 11337/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, deducendo la violazione del principio del contraddittorio per mancata effettiva notificazione digitale dell'avviso di udienza (notifica pec rifiutata per "casella piena"), omissione che avrebbe impedito al difensore di partecipare all'udienza e di produrre documenti a sostegno
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la notifica via PEC restituita con indicazione "casella piena" sia equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29/12/2009 n.193, in quanto l'impossibilità di ricevere messaggi per saturazione della casella è imputabile al destinatario. La Corte ha escluso la nullità del contraddittorio salvo prova di caso fortuito o malfunzionamento non imputabile. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193
La Corte interpreta la norma nel senso che la notifica PEC restituita con indicazione "casella piena" si considera equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna: la saturazione della casella è evento imputabile al destinatario e rende efficace la notificazione
artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen.
Indicano i reati per i quali il procedimento è stato instaurato (contestazioni penali relative ai fatti che hanno giustificato il sequestro preventivo)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamato per il trattamento del ricorso nelle forme previste dalla normativa emergenziale/procedurale relativa all'esame dei ricorsi
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio di riferimento per la determinazione delle sanzioni economiche a carico del ricorrente (importo a favore della Cassa per le ammende)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 14216/2019; Sez. 5, n. 10703/2021; Sez. 5, n. 33222/2020)
La Corte aderisce all'orientamento maggioritario secondo cui la PEC restituita per "casella piena" equivale a notificazione valida salvo prova di malfunzionamento o caso fortuito non imputabile al destinatario
Massime di principio
- La notifica via PEC restituita con l'indicazione "casella piena" è generalmente considerata valida: grava sul destinatario l'onere di mantenere la casella funzionante e con spazio disponibile
- Per contestare efficacemente una notifica PEC "mancata" è necessario provare un evento imprevisto e non imputabile (caso fortuito o malfunzionamento del sistema) con documentazione tecnica o attestazioni del gestore
- La difesa deve verificare tempestivamente lo stato della PEC e produrre richieste di accesso ai log/server o attestazioni tecniche per dimostrare l'inefficacia della notifica
- Soluzioni difensive ordinarie: chiedere la prova di avvenuta consegna, acquisire ricevute e log, eccepire tempestivamente la nullità e formulare specifiche allegazioni sul malfunzionamento
- L'interpretazione volta a considerare invalide tutte le notifiche rese impossibili da "casella piena" potrebbe paralizzare il sistema delle notifiche elettroniche; per questo i tribunali tendono a valorizzare l'affidamento sull'adempimento del destinatario
- In caso di ricorso infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni a favore della Cassa per le ammende; valutare il rischio prima di impugnare senza solide prove procedurali
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