Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30550/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto in favore dell'impresa poi fallita e dall'opposizione proposta dalla banca, accolta in primo grado e confermata in appello. Il fallimento della ditta individuale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva rigettato l'impugnazione, articolando quattro motivi: (1) violazione degli artt. 302, 305 c.p.c. e 128 disp. att. c.p.c., sostenendo che la costituzione della curatela non potesse valere come riassunzione/prosecuzione del processo perché accompagnata da espressa volontà contraria; (2) violazione dell'art. 305 c.p.c., assumendo che comunque la facoltà di riassumere fosse ormai decaduta per decorso del termine trimestrale; (3) violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. e dell'art. 43 l.f., deducendo la tardività della riassunzione proposta dalla banca, perché il termine avrebbe dovuto decorrere dalla dichiarazione di fallimento resa nel diverso processo pendente; (4) censura sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato, formulata però solo come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei motivi precedenti e non come autonoma critica di legittimità. La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era gravemente carente nell'esposizione sommaria dei fatti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha poi osservato che i primi tre motivi erano comunque inammissibili anche per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui si fondavano, mentre il quarto era un non-motivo. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato della banca è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fallimento per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando inoltre che i motivi non erano autosufficienti perché privi della specifica indicazione degli atti e che il quarto motivo non conteneva una vera censura. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. Il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    requisito della esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prosecuzione del processo interrotto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza ed esposizione dei fatti.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia della costituzione della curatela e la decadenza dalla riassunzione; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità dei motivi.

  • art. 128 disp. att. c.p.c.

    Citat0 dal ricorrente insieme agli artt. 302 e 305 c.p.c. sul tema della riassunzione/prosecuzione del processo interrotto.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento all'interruzione del processo e alla decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 43 l.f.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa decorrenza del termine processuale in caso di fallimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Base della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sommario ma completo i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere la controversia e le censure, senza rinvii impliciti ad atti esterni o alla sola sentenza impugnata.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a formalismo, ma alla necessità di consentire alla Corte di legittimità una piena comprensione della vicenda e della portata delle doglianze.
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: occorre indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano e riprodurne il contenuto essenziale o localizzarli nel fascicolo; in difetto, i motivi sono inammissibili.
  • Le censure che si limitano a postulare l'ingiustizia della statuizione impugnata in via derivata dall'eventuale accoglimento di altri motivi, senza articolare una critica autonoma di legittimità, non integrano un vero motivo di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.