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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14138 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Scomputo ritenuta acconto - Omessa esibizione del certificato da parte del sostituto di imposta - Prova con mezzi equipollenti da parte del sostituito - Preclusione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale della dichiarazione modello Unico 2001, con cui erano state recuperate ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo perché P.F. non aveva esibito le certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta. Il contribuente sosteneva di poter provare le ritenute con documentazione equipollente, in particolare fatture e registro delle entrate, e contestava che il recupero potesse fondarsi sulla sola mancanza dei certificati, con conseguente rischio di una doppia imposizione. I tre motivi di ricorso denunciavano violazione delle norme sul controllo formale, sullo scomputo e sulla prova, oltre a difetto di motivazione; la Cassazione li ha trattati congiuntamente perché connessi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi. Ha chiarito che la certificazione del sostituto è prova tipica ma non esclusiva e che, dopo la soppressione dell'obbligo di allegarla alla dichiarazione, la sua mancanza non può impedire al contribuente di dimostrare con prove equipollenti che la ritenuta è stata effettivamente operata. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stato deciso definitivamente se la documentazione prodotta dal contribuente provasse le ritenute: tale valutazione spetta al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 22

    La norma dedicata allo scomputo delle ritenute d'acconto ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state "operate" (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22).

    Per scomputare la ritenuta occorre che questa sia stata effettivamente operata. La certificazione è un mezzo di prova tipico del fatto, ma non l'unico: la ritenuta può essere dimostrata anche con prove equivalenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    In altri termini, quando stabilisce che gli uffici "possono" escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) "possono" apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti.

    Nel controllo formale, l'assenza della certificazione non impone automaticamente il disconoscimento dello scomputo. Uffici e giudici devono poter valutare prove alternative equipollenti che attestino l'effettiva ritenuta.

  • D.L. 10 giugno 1994, n. 330, art. 1, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 473

    La modifica normativa ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, che in ogni caso non può travolgere la realtà sostanziale del rapporto trilatero fra sostituito, sostituto e fisco.

    La soppressione dell'obbligo di allegare alla dichiarazione il certificato riduce il rilievo formale del documento: la sua mancanza non prevale sulla possibilità di accertare la realtà sostanziale delle ritenute subite.

Massime di principio

  • La mancanza della certificazione del sostituto d'imposta non esclude, da sola, il diritto allo scomputo delle ritenute: il contribuente può dimostrare con altri mezzi che esse sono state effettivamente operate.
  • La prova alternativa deve riguardare il fatto sostanziale della ritenuta e può essere valutata dagli uffici e dal giudice tributario; la certificazione resta una prova tipica, non esclusiva.
  • Il principio tutela il contribuente dal rischio di pagare due volte la stessa imposta, ma non comporta uno scomputo automatico: spetta al giudice esaminare l'idoneità concreta dei documenti prodotti.

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