Cassazione Penale, Ordinanza n. 09546/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello per detenzione a fini di spaccio di una consistente quantità di eroina. La Corte d'appello ha confermato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, euro 20.000 di multa e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, ritenendo congruo lo scostamento dal minimo edittale in ragione delle concrete modalità della condotta, della qualità e del quantitativo della sostanza. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, è stato dedotto un unico motivo di vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sostanzialmente contestando la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse il trattamento punitivo, profilo sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non sindacabile nei termini prospettati in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la presenza di una "doppia conforme", con possibilità di lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado, e ha considerato congrua e proporzionata la pena irrogata rispetto alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e alla natura/quantità della sostanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Integra il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; nel caso concreto la condotta riguardava eroina in quantità pari a grammi 367,773.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218
È richiamata sul principio della "doppia conforme", che consente la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado quando le decisioni di merito coincidono nel risultato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione solo perché si dissente dal giudizio di congruità della pena, se il trattamento sanzionatorio è sorretto da motivazione logica e sufficiente.
- Quando vi è doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado possono essere lette unitariamente ai fini del controllo di legittimità.
- Lo scostamento dal minimo edittale può essere giustificato da elementi concreti quali le modalità della condotta, la qualità della sostanza stupefacente e il quantitativo detenuto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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