Cassazione Penale, Ordinanza n. 39911/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di fuga e omissione di soccorso in occasione di un sinistro stradale. La ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando l'affermazione di responsabilità e, in sostanza, chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Dal testo emerge che l'episodio riguardava un contatto tra l'autovettura dell'imputata e un ciclista: dopo aver impegnato un incrocio, la conducente avrebbe percepito l'arrivo del ciclista, avrebbe tentato di controsterzare, il ciclista sarebbe caduto riportando lesioni visibili, e l'imputata si sarebbe allontanata senza fermarsi né prestare assistenza o fornire le proprie generalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che non fossero individuati specifici travisamenti delle prove. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta coerente e non illogica, sia quanto alla prova del reato di fuga sia quanto alla prova dell'omissione di soccorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il comma 6 è ritenuto integrato anche dal dolo eventuale, quando l'utente della strada, in presenza di un incidente ricollegabile alla propria condotta e tale da rendere concretamente possibile un danno alle persone, non si fermi. Il comma 7 richiede la effettiva presenza di lesioni e, secondo il testo, chi invochi l'insussistenza dell'illecito deve dimostrare la adeguatezza dell'assistenza prestata.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle fonti di prova; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione logicamente coerente e dell'eventuale specifico travisamento di emergenze processuali decisive.
- Il reato di fuga ex art. 189, comma 6, C.d.S. può essere integrato anche dal dolo eventuale: è sufficiente che il conducente, di fronte a un sinistro immediatamente idoneo a far prevedere un danno alle persone, si rappresenti la concreta possibilità dell'evento lesivo e scelga comunque di non fermarsi.
- Per la configurabilità dell'omissione di soccorso stradale ex art. 189, comma 7, C.d.S. è necessaria la presenza di lesioni alla persona offesa; chi contesta la sussistenza del fatto deve fornire prova dell'adeguatezza dell'assistenza prestata.
- Quando la sentenza di merito ricostruisce i fatti in modo coerente con il materiale istruttorio e disattende la diversa lettura difensiva con argomentazione non manifestamente illogica, il ricorso fondato su generiche doglianze di motivazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39835/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39836/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39837/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39838/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39839/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39840/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →