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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39786/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Stefano era stato condannato in primo e secondo grado per diffamazione aggravata per un commento pubblicato su Facebook in cui, riferendosi a un episodio avvenuto in un consiglio comunale, offendeva la reputazione dell'assessore Gianluca Rizzo definendolo, tra l'altro, "inetto, scorretto, inaffidabile e imbroglione". Con ricorso in Cassazione la difesa ha contestato: (1) la negazione dell'esimente del diritto di critica politica ex art. 51 c.p., sostenendo che il post mirava a mettere a confronto prassi amministrative diverse e rientrava nella critica politica; (2) l'erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p. e vizi di motivazione per non aver esaminato ampia documentazione prodotta in udienza (archiviazioni relative a espressioni analoghe ritenute scriminate); (3) il travisamento del fatto e la mancata o confusa individuazione della persona offesa, con errori nella ricostruzione delle consiliature e del periodo temporale rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, confermando che alcune espressioni del post superavano i limiti del diritto di critica politica perché costituivano attacchi ad hominem e invettive non pertinenti al fatto narrato (mancata continenza, offesa alla persona in quanto tale). Ha considerato assorbito il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non ha sufficientemente motivato e documentato gli elementi fattuali che consentissero di ritenere che il lettore potesse individuare con ragionevole certezza in Gianluca Rizzo il soggetto offeso dal commento (mancanza di chiari riferimenti temporali e contestuali nell'imputazione e nella motivazione). Sulla base di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Norme richiamate

  • articolo 51 cod. pen.

    Il diritto di critica politica può costituire scriminante rispetto alla diffamazione se esercitato nei limiti della veridicità, pertinenza e continenza espressiva; se tali limiti sono superati (invettiva personale, attacchi ad hominem) la scriminante non opera

  • articolo 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per vizi di motivazione e omesso esame della documentazione; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo per l'annullamento

  • art. 21 Costituzione

    La libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta come cornice entro cui si esercita il diritto di critica, ma trova limiti nei diritti altrui e nella continenza espressiva

  • art. 10 Convenzione EDU

    Rilevata come coordinata con l'art. 21 Cost.; tutela della libertà di espressione compatibilmente con le necessarie restrizioni per la tutela della reputazione altrui

  • art. 2 Costituzione

    Richiamato come limite generale: la critica non può ledere diritti inviolabili della persona né trasformarsi in invettiva gratuita

Massime di principio

  • La critica politica è scriminante solo se rispettosa dei requisiti di veridicità, pertinenza degli argomenti e continenza espressiva; insulti gratuiti o attacchi personali (ad hominem) esulano dalla scriminante
  • Nel giudizio sulla diffamazione occorre sempre contestualizzare le espressioni (contesto temporale, spazio-dialettico e argomentativo) per valutare se siano pertinenti e proporzionate al fatto denunciato
  • La individuazione certa della persona offesa è requisito essenziale del reato di diffamazione: se il bersaglio non è identificabile con ragionevole certezza la fattispecie non sussiste
  • In sede di impugnazione il giudice di merito deve fornire motivazione chiara sugli elementi che hanno portato all'identificazione dell'offeso; l'assenza di tali elementi può determinare l'annullamento della condanna
  • La produzione di documenti e provvedimenti (es. archiviazioni precedenti) deve essere valutata dal giudice di merito; eventuali omissioni processuali possono essere rilevanti ma possono anche risultare assorbite se non determinanti ai fini della decisione
  • Nei casi di espressioni su social media la valutazione è la stessa: toni forti non sono automaticamente scriminati; va valutata la pertinenza al dibattito pubblico e la proporzionalità dell'espressione rispetto al fatto denunciato

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