Cassazione Penale, Sentenza n. 39786/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Stefano era stato condannato in primo e secondo grado per diffamazione aggravata per un commento pubblicato su Facebook in cui, riferendosi a un episodio avvenuto in un consiglio comunale, offendeva la reputazione dell'assessore Gianluca Rizzo definendolo, tra l'altro, "inetto, scorretto, inaffidabile e imbroglione". Con ricorso in Cassazione la difesa ha contestato: (1) la negazione dell'esimente del diritto di critica politica ex art. 51 c.p., sostenendo che il post mirava a mettere a confronto prassi amministrative diverse e rientrava nella critica politica; (2) l'erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p. e vizi di motivazione per non aver esaminato ampia documentazione prodotta in udienza (archiviazioni relative a espressioni analoghe ritenute scriminate); (3) il travisamento del fatto e la mancata o confusa individuazione della persona offesa, con errori nella ricostruzione delle consiliature e del periodo temporale rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, confermando che alcune espressioni del post superavano i limiti del diritto di critica politica perché costituivano attacchi ad hominem e invettive non pertinenti al fatto narrato (mancata continenza, offesa alla persona in quanto tale). Ha considerato assorbito il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non ha sufficientemente motivato e documentato gli elementi fattuali che consentissero di ritenere che il lettore potesse individuare con ragionevole certezza in Gianluca Rizzo il soggetto offeso dal commento (mancanza di chiari riferimenti temporali e contestuali nell'imputazione e nella motivazione). Sulla base di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Norme richiamate
Il diritto di critica politica può costituire scriminante rispetto alla diffamazione se esercitato nei limiti della veridicità, pertinenza e continenza espressiva; se tali limiti sono superati (invettiva personale, attacchi ad hominem) la scriminante non opera
Richiamato dalla difesa per vizi di motivazione e omesso esame della documentazione; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo per l'annullamento
art. 21 Costituzione
La libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta come cornice entro cui si esercita il diritto di critica, ma trova limiti nei diritti altrui e nella continenza espressiva
art. 10 Convenzione EDU
Rilevata come coordinata con l'art. 21 Cost.; tutela della libertà di espressione compatibilmente con le necessarie restrizioni per la tutela della reputazione altrui
art. 2 Costituzione
Richiamato come limite generale: la critica non può ledere diritti inviolabili della persona né trasformarsi in invettiva gratuita
Massime di principio
- La critica politica è scriminante solo se rispettosa dei requisiti di veridicità, pertinenza degli argomenti e continenza espressiva; insulti gratuiti o attacchi personali (ad hominem) esulano dalla scriminante
- Nel giudizio sulla diffamazione occorre sempre contestualizzare le espressioni (contesto temporale, spazio-dialettico e argomentativo) per valutare se siano pertinenti e proporzionate al fatto denunciato
- La individuazione certa della persona offesa è requisito essenziale del reato di diffamazione: se il bersaglio non è identificabile con ragionevole certezza la fattispecie non sussiste
- In sede di impugnazione il giudice di merito deve fornire motivazione chiara sugli elementi che hanno portato all'identificazione dell'offeso; l'assenza di tali elementi può determinare l'annullamento della condanna
- La produzione di documenti e provvedimenti (es. archiviazioni precedenti) deve essere valutata dal giudice di merito; eventuali omissioni processuali possono essere rilevanti ma possono anche risultare assorbite se non determinanti ai fini della decisione
- Nei casi di espressioni su social media la valutazione è la stessa: toni forti non sono automaticamente scriminati; va valutata la pertinenza al dibattito pubblico e la proporzionalità dell'espressione rispetto al fatto denunciato
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