Cassazione Penale, Ordinanza n. 30993/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, dopo riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424, comma 1, c.p. Il ricorso, proposto tramite difesa, deduceva violazione degli artt. 530 c.p.p. e 424 c.p., oltre a vizio di motivazione. In sostanza si sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato l'affermazione di responsabilità su elementi indiziari ritenuti insufficienti, neutri o irrilevanti rispetto alla tesi difensiva: in particolare un contatto telefonico in orario compatibile con i fatti e il contenuto di alcuni dialoghi tra l'imputato e la compagna, che non avrebbero offerto certezze sulla causazione dell'incendio della barca oggetto del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse, da un lato, integralmente versata in fatto e quindi non scrutinabile in sede di legittimità, perché mirava a una rilettura delle fonti probatorie; dall'altro, comunque manifestamente infondata, poiché il denunciato difetto di motivazione non emergeva dalla mera lettura del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama la riqualificazione del fatto nel delitto di incendio colposo; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che la censura sulla ricostruzione fattuale è inammissibile in cassazione.
La deduzione di violazione dell'art. 530 c.p.p. viene dichiarata inammissibile perché si risolve in una critica di merito alla valutazione degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedano una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze di fatto.
- Il vizio di motivazione è denunciabile solo se risulta percepibile dalla lettura del provvedimento impugnato; non è sufficiente opporre una ricostruzione alternativa degli elementi di prova o qualificare come neutri indizi che il giudice di merito ha invece valorizzato.
- Quando la sentenza impugnata conferma la condanna dopo riqualificazione del fatto, il ricorso che contesti la sufficienza o l'attendibilità degli indizi utilizzati per l'affermazione di responsabilità è inammissibile se mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
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