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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36642/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c.; ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia è giunta in Cassazione con ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Prima della decisione, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato anche alla controparte, chiedendo la declaratoria di estinzione del procedimento e la compensazione totale delle spese. Il controricorrente ha depositato atto di adesione alla rinuncia. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della lite né i motivi di ricorso nel merito, poiché il giudizio si è definito per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 390 Cod. Proc. Civ.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente depositata e notificata, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co ., c.p.c.

    In presenza di rinuncia con adesione della controparte, la Corte esclude la pronuncia sulle spese nei termini indicati dal provvedimento.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La declaratoria di estinzione comporta l'attivazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, secondo la disciplina richiamata.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto

    L'ulteriore importo è parametrato a quello già dovuto per il ricorso ed è subordinato ai presupposti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta e portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'adesione della parte resistente alla rinuncia consolida la definizione del processo e rende superflua ogni decisione sul merito della controversia.
  • Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
  • La declaratoria di estinzione non esclude l'applicazione del regime dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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