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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21142/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento della Banca d'Italia che irrogava a un componente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nell'organizzazione dei controlli interni, nella gestione del rischio di credito e del patrimonio, nonché per l'omessa segnalazione all'organo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite. L'interessato proponeva opposizione davanti alla Corte d'appello, che la respingeva. In cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, sostenendo l'applicabilità delle garanzie dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost. anche al procedimento sanzionatorio bancario; 2) lesione del contraddittorio pieno, per la mancata possibilità di difesa dinanzi all'organo decisorio; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione asseritamente per relationem della sentenza di merito; 4) illogicità e contraddittorietà della motivazione, con omessa considerazione delle iniziative adottate in società e della mancanza di elemento psicologico; 5) erronea valutazione della congruità della sanzione e della regolazione delle spese. Il ricorrente contestava anche la qualificazione delle condotte addebitate, in particolare la violazione del dovere di agire informati e la gestione di operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non ha natura giurisdizionale né penale e che le garanzie dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost. non si applicano direttamente alla fase amministrativa, potendo il destinatario esercitare pienamente il diritto di difesa nella successiva opposizione giudiziale. Ha poi respinto i motivi sul merito, valorizzando l'ampiezza dei doveri di vigilanza e di agire informato gravanti anche sui consiglieri non esecutivi di intermediari bancari, specie in materia di rischio creditizio e controlli interni, e ritenendo corretta la valutazione di merito della Corte territoriale sulle omissioni del ricorrente e sulla mancata prova di condotte esimenti. Ha infine considerato inammissibile o comunque infondato il motivo sulla quantificazione della sanzione, ritenuta adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Non si applica direttamente al procedimento sanzionatorio amministrativo della Banca d'Italia, privo di natura penale; la tutela piena si realizza nella successiva opposizione davanti al giudice.

  • art. 24 Cost.

    Le garanzie del diritto di difesa operano nel processo davanti al giudice, non in modo diretto nella fase amministrativa sanzionatoria.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo riguarda il processo giurisdizionale e non si estende direttamente al procedimento amministrativo sanzionatorio.

  • art. 144 T.U.B.

    Le violazioni contestate agli esponenti bancari sono illeciti amministrativi per carenze organizzative e di controllo, non fattispecie sostanzialmente penali.

  • art. 53 T.U.B.

    Attribuisce rilievo ai doveri di contenimento del rischio e di adeguata organizzazione societaria e dei controlli interni nelle banche.

  • art. 107 d.lgs. n. 385/1993

    Fondamento normativo degli obblighi organizzativi, di controllo interno e di segnalazione rilevanti nella fattispecie.

  • art. 2381 c.c.

    Impone agli amministratori il dovere di agire in modo informato e di richiedere informazioni sulla gestione; tale dovere grava anche sui consiglieri non esecutivi.

  • art. 2392 c.c.

    Prevede la responsabilità solidale degli amministratori che, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possibile per impedirli o attenuarne le conseguenze.

  • art. 2391 c.c.

    Impone la comunicazione della situazione e delle ragioni/convenienza delle operazioni in presenza di interessi in conflitto.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è presunto; una volta provata la fattispecie tipica, spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpa.

  • art. 26 T.U.B.

    Richiama i requisiti di professionalità richiesti agli amministratori bancari, che incidono sulla diligenza esigibile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il procedimento sanzionatorio amministrativo svolto da un'autorità di vigilanza non è equiparabile al processo penale e non comporta l'applicazione diretta delle garanzie di cui all'art. 6 CEDU, purché il destinatario possa difendersi pienamente nella successiva opposizione giurisdizionale.
  • Le sanzioni amministrative irrogate in materia bancaria per carenze organizzative e di controllo interno hanno natura amministrativa e non sostanzialmente penale; pertanto, la valutazione di compatibilità convenzionale va distinta da quella relativa a sanzioni di altra autorità dotate di maggiore afflittività.
  • I componenti non esecutivi del consiglio di amministrazione di una banca sono tenuti a un dovere particolarmente stringente di agire in modo informato, di monitorare i rischi e di attivarsi in presenza di segnali d'allarme, non potendo limitarsi ad attendere informazioni dagli organi delegati.
  • Nell'illecito amministrativo bancario, una volta accertata la condotta inosservante tipica, l'elemento soggettivo opera in base alla presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. n. 689/1981, gravando sull'incolpato l'onere di provare di avere agito senza colpa.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando affronta in modo autonomo e coerente i fatti contestati, anche richiamando gli atti del procedimento amministrativo, senza limitarsi a una mera adesione acritica al provvedimento sanzionatorio.
  • La valutazione della congruità della sanzione amministrativa rientra nel sindacato del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente con la gravità delle funzioni svolte e dei doveri violati.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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