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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20096/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti dell'imputata in relazione, tra gli altri, al reato di cui all'art. 651 c.p. Contro la sentenza d'appello è stato proposto ricorso deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p., assumendo che, poiché il fatto sarebbe stato commesso il 2 giugno 2019, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso mirava quindi a far valere la maturazione del termine prescrizionale prima della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 e prima del 31 dicembre 2019 i termini di prescrizione erano sospesi, con conseguente mancata estinzione del reato alla data della sentenza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo però la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende perché la questione era stata oggetto di decisione delle Sezioni Unite, con conseguente esclusione di profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato per cui vi era stata condanna confermata in appello.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 157 c.p. per sostenere l'estinzione del reato per decorso del tempo.

  • art. 81 c.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Per i fatti commessi in un arco temporale in cui la disciplina legislativa prevede la sospensione dei termini di prescrizione, la difesa non può fondare validamente l'estinzione del reato sul solo decorso del tempo calcolato secondo la disciplina ordinaria, se il periodo rilevante è interessato dalla sospensione.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando trascura una disciplina speciale di sospensione del termine applicabile ratione temporis al fatto contestato.
  • Quando il ricorso per cassazione è basato su censure manifestamente infondate, esso è dichiarato inammissibile e segue la condanna alle spese processuali.
  • La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa se la questione dedotta è stata oggetto di recente intervento delle Sezioni Unite, tale da escludere profili di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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