Cassazione Penale, Sentenza n. 12635/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di primo grado che li aveva condannati per reati di riciclaggio e reati connessi. Sbrizzi e De Matteis deducono: 1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica (sostengono che i fatti andavano inquadrati nell'art. 648 c.p. e non nell'art. 648-bis c.p.) e 2) vizio nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Virgilio deduce plurime censure: carenza e illogicità della motivazione in relazione all'art. 648-bis c.p., mancato esame delle differenze rispetto ad alcuni coimputati assolti, mancata prova del dolo di ostacolo alla tracciabilità, errori nel trattamento sanzionatorio (nexus fra attenuante e diminuzione prevista dall'art. 648-bis), irregolarità procedurali con riguardo all'art. 545-bis c.p.p. (sospensione del processo, deposito della motivazione durante la sospensione, mancata acquisizione di documenti dall'UEPE e mancata motivazione del rigetto della pena sostitutiva), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e doglianze probatorie.
La decisione
Per Sbrizzi e De Matteis: i ricorsi sono dichiarati inammissibili. La Corte ritiene che la sentenza di appello costituisca una "doppia conforme" con quella di primo grado e che i motivi siano aspecifici o insuscettibili di sindacato in cassazione; conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Per Virgilio: il ricorso è in parte accolto. Molti motivi sono ritenuti inammissibili o infondati (novità non proposta in appello, genericità, sindacato sulle valutazioni di merito), ma la Corte accoglie le doglianze relative alla violazione dell'art. 545-bis c.p.p.: la Corte territoriale ha depositato la motivazione durante il periodo di sospensione del processo (violando il comma 4) e ha confermato il dispositivo senza adeguata motivazione sul rigetto della pena sostitutiva in assenza di fatti sopravvenuti e senza attendere o acquisire le informazioni dall'UEPE. Pertanto la sentenza-documento depositata il 21/2/2023 e il dispositivo di conferma del 28/3/2023 sono annullati e gli atti vengono trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il completamento del sub-procedimento ex art. 545-bis c.p.p. Le altre censure di Virgilio sono respinte.
Norme richiamate
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i motivi aspecifici o non devoluti al giudice d'appello sono inammissibili (lett. b) ed e) richiamate come parametri di inammissibilità per carenza motivazionale o per questioni non sottoposte al giudice d'appello).
Fattispecie di ricettazione; i ricorrenti sostenevano che i fatti dovessero essere qualificati come 648 e non 648-bis, ma la Corte ha ritenuto inammissibile o insussistente la censura sulla qualificazione per aspecificità o per valutazione di merito.
Norma sul riciclaggio; la Corte territoriale ha valorizzato trasferimenti all'estero e alterazione di documenti come elementi ostativi alla tracciabilità. La Cassazione conferma la valutazione di merito salvo censure generiche.
Principi di determinazione della pena; la Corte ricorda che la dosimetria è sindacabile limitatamente all'arbitrarietà o all'illogicità manifesta e che, se motivata, sfugge al sindacato di legittimità.
"l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale"
Disciplina il sub-procedimento per l'applicazione di pene sostitutive fino a quattro anni; prevede la sospensione per acquisire informazioni (UEPE), la possibilità per le parti di presentare documentazione e memorie, la necessità che la motivazione segua correttamente i termini previsti. La Corte ha rilevato violazioni: deposito della motivazione durante la sospensione (contrario al comma 4) e mancata motivazione del rigetto senza acquisire/attendere le informazioni richieste all'UEPE; non è ammissibile sgravare il giudice dall'onere di motivare il rigetto con riferimento a fatti sopravvenuti.
Consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e altre conseguenze in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti inammissibili.
Riguarda recidiva e effetti sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto giustificata la valutazione negativa della personalità del ricorrente in presenza di precedenti penali remoti ma plurimi.
art. 125 c.p.p.; art. 192 c.p.p. comma 1; art. 546 c.p.p. comma 1 lett. e)
Norme processuali richiamate nella doglianza sull'omesso esame critico della prova; la Corte ha ritenuto tali censure come sindacabili solo se non si tratta di mera rivalutazione dei fatti o di motivazioni per relationem già adeguate.
Ha introdotto l'art. 545-bis c.p.p.; usata per ricostruire il nuovo sub-procedimento e i relativi limiti procedurali.
Massime di principio
- La "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello che si richiamano e applicano gli stessi criteri) limita l'accesso alla Cassazione: censure generiche ripropositive della difesa sono spesso inammissibili.
- In cassazione sono inammissibili i motivi nuovi che non siano stati prospettati e devoluti al giudice d'appello: la catena devolutiva delle impugnazioni va rispettata.
- I motivi aspecifici o meramente assertivi (senza puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata) vengono dichiarati inammissibili.
- La dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di arbitrarietà o manifesta illogicità: valutazioni di merito motivate restano insindacabili.
- Sull'art. 545-bis c.p.p.: se il giudice sospende il processo per acquisire informazioni (es. dall'UEPE) non può depositare la motivazione durante la sospensione; deve acquisire le informazioni o motivare chiaramente il rigetto della pena sostitutiva sulla base di fatti sopravvenuti. Non può essere posto a carico dell'imputato l'onere di produrre la relazione dell'UEPE.
- La mancata acquisizione di documentazione dall'UEPE e il deposito anomalo della motivazione integrano vizio procedurale soggetto ad annullamento e rinvio per lo svolgimento corretto del sub-procedimento.
- Le doglianze che richiedono una rivalutazione in fatto delle prove (ricostruzione alternativa della prova) sono inammissibili in Cassazione: la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non riequilibra le risultanze probatorie di merito.
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