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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27447/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: carenza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sull'elemento psicologico del concorso (art. 56 e 629 c.p., art. 273 c.p.p.), contestando che la condotta di mera accompagnamento e la permanenza dell'imputato in auto non dimostrassero consapevolezza dell'estorsione; vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) e, in particolare, sull'asserita finalità agevolativa verso l'associazione; vizio di motivazione sull'aggravante soggettiva di cui al n. 3 comma terzo art. 628 c.p. (contestando l'assenza di prova della perdurante appartenenza del coautore ad associazione mafiosa); infine censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla sproporzione della misura rispetto alla partecipazione sporadica al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la tentata estorsione, fondando la responsabilità del Serra su elementi indiziari e comportamentali (ruolo di procacciatore/incontro riservato, comportamento inusuale, ammiccamenti, circostanze della richiesta). Ha confermato l'applicabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" in relazione al modo intimidatorio della richiesta e alla notorietà del coindagato (fama criminale), ritenendo tale elemento idoneo a sorreggere la presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. Tuttavia la Corte ha censurato la motivazione quanto a due profili: (i) carenza di motivazione circa la finalità agevolativa dell'art. 416-bis.1 (nella sua versione "agevolativa"); (ii) errata valutazione in diritto circa l'aggravante di cui al n. 3 comma terzo art. 628 c.p., perché priva di adeguata verifica della perdurante appartenenza del coautore a sodalizio mafioso. Nonostante queste carenze, la conferma della misura è stata ritenuta legittima perché suffragata dall'aggravante del metodo mafioso intesa nella sua forma oggettiva, la quale alimenta la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; richiamato come quadro normativo rispetto alla imputazione per concorso materiale nella tentata estorsione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che richiama l'aggravamento previsto dall'art. 628; è menzionata nel contesto dell'applicazione delle aggravanti per estorsione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i "gravi indizi di colpevolezza" necessari per le misure cautelari; la Corte richiama che, nella fase cautelare, non è richiesta la prova piena ma elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, con criteri meno stringenti rispetto all'art. 192 c.p.p., comma 2.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante connessa all'uso del "metodo mafioso": la Corte distingue tra (i) la forma oggettiva (uso di modalità intimidatorie tipiche che evocano la forza intimidatrice mafiosa, applicabile anche a soggetti esterni all'associazione) e (ii) la forma "agevolativa" (finalità di favorire l'associazione), la quale richiede elementi concreti sulla reale finalizzazione dell'azione.

  • art. 628 comma terzo n. 3 cod. pen.

    Aggravante che opera quando la violenza o la minaccia proviene da persona appartenente ad associazione mafiosa; la Corte sottolinea che per applicarla va accertata (anche in via incidentale ma adeguatamente) l'attuale appartenenza del soggetto al sodalizio.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando il fatto è commesso con le aggravanti contemplate: la Corte conferma che tale presunzione, adeguatamente motivata, può giustificare la custodia cautelare e prevale, in quanto speciale, sull'art. 274 c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti: i criteri di valutazione degli indizi in fase cautelare non richiedono la precisione e concordanza previste dall'art. 192 comma 2 per il giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari richiamata per confronto con la presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte dispositiva finale per gli adempimenti di comunicazione ex procedura alla cancelleria; menzionato nel dispositivo di condanna alle spese.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione di provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la logica, la coerenza e la completezza della motivazione, non potendo sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni probatorie ordinarie.
  • Per misure cautelari è sufficiente la sussistenza di gravi indizi, ossia elementi che fondino una qualificata probabilità di responsabilità; non è richiesta la prova piena né la precisione e concordanza tipiche del giudizio di merito.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche a soggetti non appartenenti formalmente a un'associazione mafiosa quando la condotta evoca modalità intimidatorie tipiche e la vittima percepisce tale minaccia come proveniente da un contesto organizzato.
  • La forma "agevolativa" dell'art. 416-bis.1 (finalità di favorire l'associazione) richiede motivazione specifica e elementi concreti sulla finalità e sulla effettiva esistenza/operatività dell'associazione: non basta l'evocazione generica di collegamenti criminali.
  • L'aggravante soggettiva prevista dal n. 3 terzo comma art. 628 c.p. presuppone la verifica (anche incidentale) della perdurante appartenenza del soggetto al sodalizio; condanne passate non automaticamente attestano la attuale appartenenza.
  • La presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. può giustificare la custodia cautelare salvo che la difesa non apporti elementi concreti e specifici per superarla (non bastano affermazioni generiche o il semplice decorso del tempo).
  • La prova del dolo o della consapevolezza in assenza di ammissioni può essere desunta da elementi comportamentali e circostanziali (ruolo nell'incontro, modalità di contatto, comportamento 'inusuale', percezione della vittima).
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare conviene muovere censure di manifesta illogicità, incoerenza o carenze formali della motivazione e produrre elementi concreti volti a neutralizzare la presunzione cautelare, non meri rilievi sulla valutazione dei fatti.

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