Cassazione Penale, Sentenza n. 5712/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) per avere, secondo l'accusa, stipulato telefonicamente un contratto di fornitura elettrica spacciandosi per Maria Dinisi e fornendo il recapito telefonico 3407810275 intestato alla medesima. In appello la difesa ha contestato l'attribuzione dell'utenza all'imputata (sostenendo che il suo numero fosse 3407210257) e ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene il primo motivo generico e manifestamente infondato: l'identificazione è stata effettuata attraverso il confronto fra la registrazione audio della stipula e la voce della titolare dell'utenza che aveva risposto dall'utenza 3407810275 risultata intestata alla ricorrente; la contestazione della ricorrente sul numero è ritenuta mera prospettazione non supportata da elementi oggettivi rilevanti e non contrasta con l'identificazione vocale. Il secondo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., è manifestamente infondato: il giudice ha valorizzato la modalità della condotta e l'utilizzo di un dato riservato della persona offesa, elementi che escludono la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in Euro 1.800 oltre accessori di legge
Norme richiamate
Il reato contestato è la sostituzione di persona: la condotta consiste nel sostituirsi a un'altra persona al fine di compiere un atto (qui la stipula telefonica del contratto). La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie stante l'identificazione della voce e l'uso dell'utenza intestata alla ricorrente
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice in ragione della modalità della condotta (utilizzo di dati appartenenti alla sfera della riservatezza della persona offesa), che supera il carattere di tenuità richiedibile per l'applicazione della causa
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in Cassazione alla luce dei motivi enunciati nel ricorso: la Corte ha considerato i motivi entro i limiti procedurali e ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e carenza di elementi probatori nuovi
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e ad altre sanzioni processuali; la Corte ha disposto l'applicazione delle relative misure (spese e Cassa delle ammende)
Massime di principio
- L'identificazione fonica, se effettuata mediante confronto con registrazioni e con riscontri sull'intestazione dell'utenza, costituisce elemento probatorio rilevante e può sorreggere una condanna per sostituzione di persona
- Contestazioni meramente numeriche o formali sull'attribuzione di un numero telefonico richiedono elementi oggettivi e documentali per essere efficaci in sede di impugnazione; semplici affermazioni contrarie sono inidonee a rimuovere un'acquisizione probatoria fondata
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la condotta ha modalità che incidono sulla riservatezza altrui o implicano l'utilizzo di dati sensibili: tali elementi aggravano la valutazione e precludono la tenuità
- Motivi di ricorso generici o non supportati da nuovi elementi probatori sono destinati a essere dichiarati inammissibili in Cassazione; è necessario specificare e documentare il punto di fatto o di diritto contestato
- La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre al rigetto, conseguenze economiche per il ricorrente (spese e somme per la Cassa delle ammende) e la possibile rifusione delle spese della controparte
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