Cassazione Penale, Sentenza n. 44631/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna per reati di spaccio (Tribunale di L'Aquila, 2/4/2019, art. 73 comma 1-bis DPR 309/90; Tribunale di Cassino, 21/2/2020, art. 73 comma 1 DPR 309/90). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la limitata distanza temporale e geografica e l'identità della natura delle violazioni dimostrerebbero un unico disegno criminoso e quindi la sussistenza della continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i criteri giurisprudenziali per identificare il "medesimo disegno criminoso" (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e ha ricordato che l'onere di allegazione spetta a chi chiede la continuazione. Ha ritenuto che l'identità del titolo di reato sia insufficiente a provare il disegno unitario e che l'intervallo di circa un anno e mezzo tra i fatti, unitamente alla distanza geografica, deponevano per la non esistenza di un piano criminoso unitario. Per i reati di cessione di stupefacenti la Corte ha sottolineato l'incidenza del mercato illecito e delle disponibilità di sostanza, che rendono improbabile una programmazione anticipata su ampia scala. La Corte inoltre ha confermato la legittimità della notifica al difensore ai fini del giudizio di cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Consente al condannato o al pubblico ministero di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato quando vi siano più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti; la disposizione richiede che la continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
Definisce il reato continuato come l'insieme di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la giurisprudenza interpreta il concetto di "medesimo disegno criminoso" tramite indicatori fattuali
art. 613, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che per il giudizio di cassazione il domicilio delle parti è presso il difensore, ragion per cui la notifica al difensore è valida anche se sopravviene lo stato di carcerazione del ricorrente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento conseguente alla decisione di rigetto del ricorso di cassazione
art. 611 e art. 420-ter cod. proc. pen. (richiamati in motivazione)
L'art. 611 disciplina l'udienza in cassazione senza la presenza delle parti; la Corte ha osservato che l'art. 420-ter (legittimo impedimento) non trova applicazione analogica nelle udienze ex art. 611
Massime di principio
- L'onere di allegare elementi concreti e specifici circa l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" grava su chi chiede l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; non è sufficiente il richiamo generico alla contiguità cronologica o all'identità del titolo di reato
- I criteri indicatori per la continuazione sono multipli e vanno valutati congiuntamente: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità tra gli eventi, modalità operative, sistematicità e abitudini programmate di vita
- Una distanza temporale significativa (ad es. circa un anno e mezzo) e la rilevante distanza geografica tra i fatti rappresentano elementi forti a sfavore della continuazione, specialmente per reati di spaccio dove la disponibilità di stupefacente e le condizioni di mercato rendono improbabile una programmazione unitaria a lungo termine
- L'identità del titolo di reato da sola non prova il carattere unitario del disegno criminoso; può semmai indicare abitudinarietà o ripetizione, che non equivalgono automaticamente a reato continuato
- Dal punto di vista processuale, la notifica al difensore vale per la cassazione e lo stato di carcerazione sopravvenuto non costituisce di per sé un impedimento nelle udienze ex art. 611
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