Cassazione Civile, Ordinanza n. 31700/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce dalla contestazione di alcuni bonifici eseguiti tra l'agosto e il dicembre 2007 dal conto corrente della cliente verso una società terza, per un importo complessivo di 205.500 euro. La cliente sosteneva che quei bonifici fossero stati disposti senza la propria autorizzazione e chiedeva la condanna della banca per grave inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno pari all'importo trasferito. Nel corso del giudizio di primo grado la banca aveva chiesto di chiamare in causa il promotore finanziario che aveva controfirmato gli ordini di bonifico. La CTU aveva però accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle distinte. La Corte d'appello ha ritenuto che la domanda di responsabilità della banca per omessa vigilanza sul promotore, richiamata dalla ricorrente, non fosse stata tempestivamente proposta né validamente introdotta con le memorie di trattazione, ma solo in comparsa conclusionale. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che già in citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c. avesse chiesto la condanna della banca per il danno causato dalle condotte del promotore finanziario, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel negare il vizio del primo giudice. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 113 c.p.c., affermando che il giudice avrebbe dovuto riqualificare d'ufficio il titolo di responsabilità della banca alla luce dei fatti storici allegati e degli esiti del procedimento penale a carico del promotore, che avrebbero dimostrato la responsabilità dell'istituto. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso la responsabilità della banca nel merito, ma aveva affermato che la diversa domanda fondata sulla responsabilità per fatto del promotore non era stata tempestivamente proposta nel processo di merito, essendo la domanda originaria rimasta limitata all'addebito di bonifici non autorizzati poi risultati, secondo la CTU, debitamente sottoscritti dalla correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva escluso l'omessa pronuncia non perché avesse deciso sul punto in modo errato, ma perché la domanda relativa alla responsabilità della banca per fatto del promotore finanziario non risultava tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado, essendo stata prospettata solo tardivamente. La ricorrente, nei motivi di ricorso, non ha attaccato tale concreta ratio decidendi e ha inoltre richiamato in modo non autosufficiente fatti costitutivi che non risultavano specificamente indicati come introdotti nel primo grado. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per error in procedendo e omessa pronuncia.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi sulla mancata tempestiva proposizione della diversa domanda.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere di aver tempestivamente introdotto la domanda; la Corte ha rilevato che l'allegazione del diverso fatto costitutivo non risultava tempestiva.
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 59/1998
Citato nel ricorso come base della responsabilità della banca per fatto del promotore finanziario, ma la Corte ha osservato che tale profilo era stato introdotto tardivamente.
Richiamato come titolo di responsabilità della banca per fatto del promotore; la Corte ha escluso che fosse stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito.
Menionato nella motivazione come ulteriore prospettiva invocata tardivamente dalla ricorrente; la Corte ne ha escluso la tempestiva allegazione.
Invocato per sostenere il potere-dovere del giudice di applicare d'ufficio la norma corretta; la Corte ha precisato che tale potere non consente di mutare i fatti costitutivi tempestivamente allegati.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.
Richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso sulla domanda effettivamente proposta e la parte, in cassazione, pretenda di far valere una domanda diversa che non risulta tempestivamente introdotta in causa.
- Il potere del giudice di riqualificare giuridicamente la domanda opera entro i fatti costitutivi tempestivamente allegati dalle parti e non consente di sostituire o integrare tardivamente la causa petendi con un diverso fatto costitutivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sviluppare una ricostruzione alternativa del merito.
- Chi denuncia in cassazione la violazione dell'art. 112 c.p.c. deve indicare in modo puntuale dove, come e quando il fatto o la domanda asseritamente omessi siano stati introdotti nel giudizio di merito, secondo un onere di specifica autosufficienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31610/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →