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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04214/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente reiterativo di censure già disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione e contestando la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata specifica alla decisione di merito, e ha ritenuto comunque congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la lieve entità valorizzando arco temporale dell'attività, numero dei clienti, professionalità dell'agente e presenza di stabili canali di approvvigionamento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie attenuata di lieve entità non è configurabile quando gli indici concreti del fatto - durata dell'attività, numero dei clienti, professionalità dell'agente e stabilità dei canali di approvvigionamento - rivelino un'offesa non minima al bene giuridico tutelato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello integra un motivo non specifico e solo apparente, quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando il complesso degli indici fattuali dimostri un'attività non occasionale e professionalizzata, con clientela numerosa e approvvigionamento stabile, tale da escludere una minima offensività.
  • La verifica della lieve entità richiede una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, della sua durata e dell'organizzazione dell'attività illecita; la presenza di elementi sintomatici di professionalità e stabilità è incompatibile con il trattamento attenuato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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