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Ordinanza

Ordinanza n. 2063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3207/2025.

Giustizia amministrativa202503002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 3207/2025; il contenuto dell'atto amministrativo originariamente contestato non è specificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d'appello, già interessato da un'ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025 che aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico d'ufficio ha chiesto, prima della scadenza, la proroga dei termini assegnati per la trasmissione alle parti dello schema di relazione, per la presentazione delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale. La richiesta è stata motivata dall'elevato numero di documenti da esaminare e dalla complessità degli accertamenti richiesti; le parti hanno concordato sulla proroga.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di proroga e ha modificato parzialmente l'ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025. I nuovi termini sono stati fissati al 1° giugno 2026 per la trasmissione alle parti dello schema di relazione del consulente tecnico d'ufficio, al 1° luglio 2026 per le osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte e al 31 luglio 2026 per il deposito della relazione finale, che dovrà contenere anche le valutazioni sulle conclusioni dei periti di parte. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito in prosecuzione. Non è stata definita la domanda principale né sono stati esaminati i motivi d'appello.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, c.p.a.

    i predetti termini sono prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c. prima della loro scadenza

    I termini assegnati al consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della consulenza tecnica possono essere prorogati, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., purché la richiesta intervenga prima della loro scadenza.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina applicabile alla proroga dei termini processuali assegnati al consulente tecnico d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, i termini assegnati al consulente tecnico d'ufficio possono essere prorogati ai sensi dell'art. 67, comma 3, c.p.a., in applicazione dell'art. 154 c.p.c., se l'istanza è presentata prima della scadenza del termine originario.
  • La proroga dei termini della consulenza tecnica d'ufficio può essere concessa quando la complessità degli accertamenti e l'elevato numero dei documenti da esaminare rendono giustificato il differimento, soprattutto se le parti vi concordano.
  • La proroga dei termini per la consulenza tecnica deve preservare il contraddittorio tecnico: il termine per la relazione finale deve consentire al consulente d'ufficio di esaminare e valutare le osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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