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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13486/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per una serie di furti, contestando: 1) la motivazione sul riconoscimento operato dalla persona offesa, ritenuta inattendibile o comunque erronea; 2) la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; 3) la mancanza della querela quale condizione di procedibilità per i reati di furto aggravato contestati ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., deducendo che il difetto avrebbe dovuto impedire la prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito del compendio probatorio e del riconoscimento della persona offesa; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la determinazione della pena e la valutazione sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso concreto ha valorizzato i precedenti penali specifici; ha ritenuto il terzo motivo non proponibile perché la questione della procedibilità a querela non era stata dedotta in appello e quindi risultava preclusa in cassazione ex art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano invocate dal ricorrente per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, ma la Corte ha ribadito che il loro riconoscimento e il relativo bilanciamento rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro di commisurazione della pena, che il giudice di merito applica nel fissare la sanzione base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze.

  • art. 624 c.p.

    Indicato insieme alle aggravanti come base dei reati di furto contestati, per i quali il ricorrente deduceva la mancanza di querela come condizione di procedibilità.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Richiamato per qualificare i furti come aggravati; la Corte affronta solo il profilo processuale della querela come condizione di procedibilità.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    La Corte lo applica nel senso che non possono essere dedotti in cassazione motivi non previamente prospettati in appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Richiamato per escludere che, in caso di inammissibilità del ricorso, debba essere dato alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Usati come fondamento del principio per cui la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non viziata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito contestare la ricostruzione dei fatti o l'attendibilità del riconoscimento della persona offesa, quando la censura richieda una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta di riconoscere o negare le attenuanti generiche e il relativo bilanciamento con le aggravanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per vizi logici o giuridici manifesti.
  • La questione della procedibilità a querela non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta con i motivi di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare alla persona offesa l'avviso previsto dalla disciplina sulla eventuale remissione o proposizione della querela.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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