Cassazione Penale, Sentenza n. 33158/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza di appello del 08/07/2024 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di truffa (capo a) e aveva ridotto la pena per il reato di ricettazione (capo b) a 2 anni e 6 mesi di reclusione e €6.000 di multa ciascuno. Maugeri, tramite il suo difensore, deduceva un motivo unico lamentando la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., denunciando un travisamento della prova: sosteneva che non esistesse prova della sua presenza al momento della consegna dell'assegno illecito e quindi mancasse qualsiasi elemento che dimostrasse il suo contributo morale o il concorso punibile ai sensi dell'art. 110 c.p. La Rosa, con avv.ti Favaloro e D'Anna, aveva due censure (riassunte ex art. 173 disp. att. c.p.p.): (i) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Barcellona, sostenendo che gli atti dovessero essere trasmessi all'autorità giudiziaria di Catania (argomentando che, ai fini della competenza, andasse preso il luogo di consumazione del reato più grave o, in mancanza, il luogo di residenza degli imputati); (ii) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla pena (motivazione indicava 3 anni mentre il dispositivo dava misura diversa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al motivo di Maugeri, la Corte ha ritenuto che non sussistesse travisamento della prova meritevole di sindacato in sede di legittimità: esisteva una valutazione doppia conforme (primo e secondo grado) che aveva ricostruito la presenza e il coinvolgimento dell'imputato nelle fasi della pianificazione e della esecuzione del fatto, con valutazione delle prove ritenuta adeguata e priva di incongruenze. Quanto alle censure di La Rosa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della competenza territoriale fatta dai giudici di merito, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. Orlandelli) secondo il quale, quando non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave, si applicano regole graduate per l'individuazione della competenza; correttamente i giudici di merito avevano fatto riferimento al luogo di spendita dell'assegno (luogo del reato meno grave). Il secondo motivo di La Rosa è stato ritenuto privo di interesse perché la pena era stata rideterminata in grado di appello in diminuzione, annullando qualsiasi effetto della doglianza. Conseguentemente la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norma richiamata come base dei motivi di cassazione riguardanti la motivazione e gli errori di diritto/ricostruzione probatoria. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o reiterativi e quindi inammissibili.
Richiamato dalla difesa di Maugeri come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la partecipazione morale e materiale fosse stata adeguatamente dimostrata in sede di merito, escludendo l'errore denunciato.
Norma sul criterio principale di individuazione della competenza territoriale (luogo di consumazione del reato). La Corte ha richiamato la necessità di applicare i criteri graduati per i reati connessi.
Norma sui criteri suppletivi di competenza territoriale (luogo di residenza, ecc.). La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite che limita l'uso del criterio della residenza in presenza di altre indicazioni sul luogo di consumazione.
Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009 (sent. "Orlandelli")
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'individuazione della competenza territoriale fra reati connessi: stabilisce regole graduate quando non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave; la Corte l'ha applicata per confermare la competenza del giudice di Barcellona.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per il riassunto dei motivi di impugnazione nel ricorso (riassunto dei motivi in cassazione).
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per quantificare e disporre il pagamento di €3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi manifestamente infondati o reiterativi di doglianze già esaminate: la mera dissidenza sulla valutazione delle prove non è sufficiente se la motivazione di merito risulta complessivamente congrua e plausibile.
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione soprattutto nel caso della cosiddetta "doppia conforme" (condanna in primo e secondo grado) quando le valutazioni risultino macroscopicamente incongrue rispetto al compendio probatorio; in assenza di tale macroscopica evidenza, la Suprema Corte non rifa la valutazione di merito.
- Sulla competenza territoriale tra reati connessi si applicano criteri graduati: se non è possibile individuare il luogo del reato connesso più grave, si fa riferimento al luogo del reato successivamente più grave o, in ultima istanza, ai criteri suppletivi dell'art. 9; non è sempre rilevante la residenza dell'imputato se è noto il locus commissi delicti di almeno uno dei reati.
- Se una doglianza riguarda la pena ma in grado di appello la pena è stata ridotta a favore dell'imputato, la questione può risultare priva di interesse e quindi non ammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende valutata equitativamente in base ai profili di colpa emergenti dal ricorso.
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