Cassazione Penale, Sentenza n. 36232/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena sostenendo la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. e la carenza dei presupposti per la revoca. Deve valutarsi se la condanna successiva, per un reato commesso anteriormente alla prima sentenza, sia divenuta irrevocabile entro il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrente dalla data di irrevocabilità della prima sentenza (29/06/2013). Il ricorrente contesta che il Tribunale non abbia correttamente calcolato il dies a quo e la finestra temporale per l'applicabilità della causa di revoca.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione abbia errato nel considerare le date di irrevocabilità: la sentenza di condanna confermata in Appello è divenuta irrevocabile il 22/06/2022, quando il termine quinquennale decorrente dalla irrevocabilità della prima sentenza (29/06/2013) era già ampiamente decorso; pertanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. e la revoca non poteva essere disposta. Disposta altresì la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che cura l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
La Corte interpreta la causa di revoca come operante se la condanna per reato anteriore diventa irrevocabile entro il termine di prova decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; occorre quindi fare riferimento alla data di irrevocabilità delle sentenze per verificare il rispetto del termine previsto dall'art. 163.
art. 163, primo comma, cod. pen.
Stabilisce il termine di prova: cinque anni per le condanne per delitto (due per le contravvenzioni). La Corte ha ricordato che il dies a quo è la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione e che il termine deve essere calcolato da quella data.
art. 620, comma 1 lett. l, cod. proc. pen.
Consentendo l'annullamento senza rinvio, la Corte ha applicato questa norma procedurale per l'annullamento di provvedimenti dell'esecuzione quando non sussistono i presupposti per la revoca.
art. 628 cod. pen. (citato nel testo)
Il riferimento alla fattispecie di reato (art. 628) serve a identificare il delitto per il quale è stata pronunciata la condanna successiva; la rilevanza è collegata al computo del termine quinquennale per le condanne per delitto.
Massime di principio
- Per valutare la revoca automatica della sospensione condizionale (art.168, comma 1, n.2), occorre sempre confrontare le date di irrevocabilità delle sentenze: il termine di prova (art.163) decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione.
- La causa di revoca opera solo se la condanna successiva per reato anteriore diventa irrevocabile entro il periodo di prova (5 anni per delitti, 2 per contravvenzioni) calcolato dalla irrevocabilità della prima sentenza; se il nuovo giudicato interviene dopo la scadenza del periodo, non si realizza la revoca di diritto.
- È necessario accertare non soltanto l'epoca di commissione del reato ma soprattutto le date di irrevocabilità delle sentenze coinvolte: errori nel calcolo del dies a quo o nell'individuazione del termine comportano l'illegittimità della revoca.
- Se il Giudice dell'esecuzione revoca la sospensione in mancanza delle condizioni previste, la decisione può essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione quando il vizio è di diritto pienamente valutabile dal giudice di legittimità.
- In fase esecutiva è opportuno che il difensore e il P.M. verifichino e documentino con precisione le date di passaggio in giudicato delle sentenze prima di chiedere o decidere la revoca della sospensione condizionale.
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