Cassazione Penale, Sentenza n. 01016/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 28/03/2025 che confermava la confisca patrimoniale disposta dal Tribunale di Palermo. Tre censure: 1) vizio di violazione di legge per l'accertamento incidentale e la perimetrazione temporale della pericolosità sociale qualificata (la Corte avrebbe adottato la durata 1999-2011 ritenuta frutto di presunzione di stabile appartenenza mafiosa); 2) motivazione omessa o apparente sulla prognosi di pericolosità, mancando basi per ritenere attuale la pericolosità oltre il 2003; 3) apparente motivazione sul giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi e mancata valutazione di prove difensive (contributi dei genitori della moglie, donazioni, mancato affitto per abitazione in proprietà dei genitori, vincita al lotto, contabilità della società Sagean e determinazione del costo di costruzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i motivi proposti dalla terza interessata (Andronico) relativi alla pericolosità del proposto, poiché il terzo può solo contestare la titolarità effettiva dei beni. Quanto a Enea, i motivi sono infondati: la Corte territoriale ha correttamente utilizzato gli accertamenti penali e autonomamente valutato la pericolosità qualificata, delimitandone temporalmente l'arco (1999-2011) sulla base della condanna, dell'applicazione e cessazione della sorveglianza speciale e del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La confisca ha riguardato beni acquistati nel periodo di pericolosità e la sproporzione e l'origine illecita sono state motivate con elementi indiziari (analisi ISTAT per consumi, valutazione dei trasferimenti dai genitori, mancata documentazione societaria della Sagean). Il gravame difensivo non ha fornito la prova documentale richiesta per ricostruire capacità di investimento alternativa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)
Definisce la pericolosità sociale qualificata come presupposto per le misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto legittimo basare la valutazione su elementi processuali e indiziari che mostrano partecipazione stabile a sodalizio mafioso.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per circoscrivere il sindacato di legittimità.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11
Norma sulla revoca delle misure di prevenzione; la Corte ha osservato la coerenza tra la durata della pericolosità e l'eventuale revoca della sorveglianza speciale.
legge 27/12/1956 n. 1423, art. 4
Richiamata storicamente come disciplina antecedente recepita dal d.lgs. 159/2011 in tema di limiti del sindacato in sede di prevenzione.
legge 31/05/1965 n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata per confermare il principio di limitazione del controllo di legittimità nei provvedimenti di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato per distinguere i tipi di vizi di motivazione sindacabili in cassazione; la Corte ha escluso il ricorso per illogicità manifesta e ammesso solo omissione o motivazione meramente apparente.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato per sottolineare che nel giudizio di prevenzione si possono basare valutazioni anche su presunzioni e indizi non necessariamente conformi ai requisiti probatori del processo penale ordinario.
Massime di principio
- Il presunto intestatario fittizio (terzo) può contestare soltanto la titolarità effettiva dei beni e non i presupposti della misura di prevenzione nei confronti del proposto; le questioni sulla pericolosità spettano al proposto.
- Il giudice delle misure di prevenzione può utilizzare elementi emersi in procedimenti penali (anche non definitivi) e compiere una valutazione autonoma della pericolosità; l'esito penale non vincola automaticamente il giudizio di prevenzione.
- La perimetrazione temporale della pericolosità deve essere motivata e collegata all'intensità del vincolo associativo: beni acquistati durante la finestra di pericolosità sono suscettibili di confisca; beni acquistati successivamente lo sono solo se emerge, con indici rigorosi e concordanti, il reimpiego di proventi illeciti.
- La confisca di prevenzione consente l'uso di criteri indiziari (es. analisi sproporzione redditi/impieghi, indici ISTAT sui consumi) purché vi siano coefficienti di precisione, gravità e concordanza; grava sul proposto l'onere di provare l'origine lecita delle risorse.
- In cassazione nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi di motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentito un riesame ampio degli elementi di fatto riservati al giudice di merito.
- La documentazione contabile e fiscale è cruciale per dimostrare fonti lecite e flussi societari; la scelta di regimi contabili semplificati può penalizzare la prova difensiva se manca ulteriore documentazione.
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