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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32786/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 06/06/2025 che aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare (obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposte con ordinanza del GIP del 15/04/2025) per la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, del verbale di interrogatorio reso dall'indagato innanzi al pubblico ministero il 25/03/2025. Il Procuratore deduceva violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sostenendo che l'interrogatorio reso al Pubblico Ministero (art. 375) ha finalità investigativa e non sarebbe automaticamente un atto favorevole da trasmettere, e che la mancata trasmissione era motivata dall'esigenza di non compromettere indagini in corso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di Trento: l'art. 309, comma 5, impone all'autorità procedente la trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, e la nozione di 'atto favorevole' va intesa in senso oggettivo. Anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen. rientra tra gli atti che devono essere trasmessi quando contengano contenuto oggettivamente favorevole all'indagato. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto il verbale del 25/03/2025 contenere dichiarazioni collaborative idonee astrattamente ad attenuare le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio; la mancata trasmissione ha quindi precluso la valutazione del riesame e giustificato la dichiarazione di perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10. La Corte ha altresì precisato che il pubblico ministero può apporre omissis per tutelare il segreto investigativo ma non può rifiutare di trasmettere l'atto per mere ragioni di opportunità.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10

    Obbligo per l'autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti presentati a norma dell'art. 291 e tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato; l'inosservanza comporta la perdita di efficacia della misura cautelare.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha esteso l'obbligo di trasmissione anche alle dichiarazioni rese dall'indagato ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, includendo quindi specificamente talune dichiarazioni preventive.

  • art. 375 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero; nonostante la sua finalità investigativa, quando contenga dichiarazioni oggettivamente favorevoli rientra nell'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo all'interrogatorio di garanzia; la giurisprudenza richiede che il verbale sia trasmesso al riesame se contiene elementi oggettivamente favorevoli, e il principio vale analogamente per altri interrogatori favorevoli.

  • art. 291 cod. proc. pen., commi 1 e 1-quater

    Rilevanza procedurale delle dichiarazioni dell'indagato: alcune dichiarazioni previste da queste norme sono espressamente ricomprese nell'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Se un atto o una dichiarazione entra nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile e presenta un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato, il PM è obbligato a trasmetterlo al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 c.5; la valutazione concreta della incidenza sull'assetto cautelare spetta al tribunale.
  • L'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero (art. 375) non è automaticamente escluso dall'obbligo di trasmissione: conta il contenuto oggettivamente favorevole, non la funzione processuale formale dell'atto.
  • La possibilità per il PM di non trasmettere per proteggere indagini in corso è limitata: è consentito oscurare parti rilevanti con omissis per il segreto investigativo, ma non si può rifiutare la trasmissione dell'atto nel suo complesso per mere ragioni di opportunità.
  • La mancata trasmissione di atti sopravvenuti favorevoli comporta la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 comma 10; pertanto il rispetto dell'obbligo è sostanziale per la legittimità delle misure.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la Corte verifica la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento del riesame, ma non sostituisce la valutazione di merito del tribunale quando questa sia adeguatamente motivata e congrua.

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