Cassazione Civile, Sentenza n. 35823/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verteva su una domanda promossa da Bianchi, terzo, per l'accertamento della simulazione assoluta della vendita immobiliare del 7/6/1999 (Sei di Pairana S.r.l. venditrice - Cazzaro acquirente) e sulla dichiarazione di estraneità del bene al patrimonio dell'apparente acquirente. Il ricorrente Cazzaro impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda di Bianchi, deducendo, tra altri motivi, che la Corte d'appello aveva errato nel dichiarare la simulazione senza rilevare che la simulata alienante (Sei di Pairana S.r.l., poi fallita) non era stata chiamata in giudizio: secondo Cazzaro ciò integrava il difetto di litisconsorzio necessario e la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, quando un terzo propone in via principale l'azione di accertamento della simulazione assoluta di un contratto, sussiste un litisconsorzio necessario tra le parti del contratto che devono essere chiamate in giudizio. Poiché la simulata venditrice (Sei di Pairana S.r.l.) era stata omessa, la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado sotto questo profilo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Varese in diversa composizione monocratica per la prosecuzione del giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre indicato il principio di diritto da seguire in sede di rinvio e disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese della Cassazione.
Norme richiamate
Rilevata la previsione sul litisconsorzio necessario: la mancata chiamata della parte contro la quale ricade la nullità dell'atto impugnato legittima la censura per difetto di contraddittorio e la dichiarazione di nullità del procedimento.
Richiamato come norma che avrebbe imposto al giudice d'appello di rimettere la causa al primo grado quando emergesse la mancata integrazione del contraddittorio verso litisconsorte necessario.
Norma applicata per disporre il rinvio al Tribunale in diversa composizione monocratica dopo la cassazione.
Riferimento alla disciplina dell'azione di simulazione: la Corte ha precisato che, quando l'azione di simulazione assoluta è proposta in via principale dal terzo, la nullità che ne deriva è posta a fondamento dell'azione e quindi sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti del contratto.
Richiamata nel contesto della normativa sulla simulazione e sulle condizioni in cui può essere accertata; la Corte ne tiene conto nel quadro delle norme civilistiche sulla simulazione.
Articoli sul procedimento probatorio e sulla necessità di esaminare i fatti rilevanti; evocato nei motivi relativi all'ammissione e valutazione della prova testimoniale e documentale.
Richiamato nel contesto dell'onere della prova: la parte che deduce il difetto o l'esistenza di fatti decisivi deve dimostrarli; la Corte ha ritenuto comunque che l'omissione del litisconsorzio risultava dagli atti.
Massime di principio
- Quando un terzo promuove in via principale l'azione di accertamento della simulazione assoluta di un contratto, tutte le parti del contratto (e i loro aventi causa) costituiscono litisconsorti necessari e devono essere chiamate in causa; in mancanza il giudizio è viziato.
- La mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario può essere eccepita anche in sede di cassazione se l'omissione è deducibile dagli atti e si indicano nominativamente i soggetti omessi.
- Se il giudice d'appello rileva l'omissione del contraddittorio, è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; in difetto, l'intero processo può essere annullato in sede di legittimità e la causa rinviata.
- L'accertamento della simulazione sollevato solo in via incidentale non produce sempre efficacia di giudicato verso i terzi; la necessità di chiamare tutte le parti ricorre quando la nullità è posta a fondamento dell'azione principale.
- La valutazione della prova del pagamento (fatture, estratti conto bancari, registrazioni contabili) è decisiva in concreto: l'assenza di documentazione bancaria può essere ritenuta indice di inesistenza dell'operazione, ma si tratta di valutazione di merito che va riesaminata nel contraddittorio completo.
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