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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35879/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla richiesta di rimborso/compensazione di un credito IRES relativo all'anno 2005. L'Ufficio aveva emesso accertamento che contestava la deducibilità di parte delle svalutazioni crediti ai sensi dell'art. 106 TUIR; l'accertamento veniva definito con adesione e la contribuente versava somme. Successivamente la società presentò dichiarazione integrativa e istanza di rimborso/compensazione di imposta per l'importo che riteneva indebitamente tassato. L'Ufficio non evase la richiesta (silenzio) e la società ricorse. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo non maturati termini di decadenza/prescrizione e sostenendo l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere anche d'ufficio ex art. 110 TUIR. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di rimborso per essere la somma oggetto di definizione con adesione e la mancata prova del credito reclamato.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. La Corte ha affermato che, quando l'accertamento è stato definito con adesione ai sensi del d.lgs. n. 218/1997, le somme versate in esecuzione dell'adesione non possono essere rimesse in discussione mediante istanza di rimborso: tale preclusione è questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Inoltre la contribuente non ha dimostrato l'esistenza di un errore nella liquidazione che potesse giustificare la riapertura della materia già definita con adesione. Le spese delle fasi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione)

    L'accertamento definito mediante adesione produce un regime di inderogabilità: le somme versate in esecuzione dell'adesione non possono essere oggetto di istanze di rimborso che ne recherebbero in realtà in discussione la sussistenza o la misura. Tale preclusione è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Norma sul termine decadenziale per l'istanza di rimborso. La questione sulla natura decadenziale del termine è stata affrontata nei gradi di merito, ma la Corte di legittimità ha ritenuto ininfluenti tali profili rispetto all'inammissibilità della richiesta in presenza di adesione.

  • TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986) art. 110

    comma 8 citato nel provvedimento

    L'art. 110 TUIR è stato evocato in relazione all'obbligo di procedere d'ufficio a rettifiche/rimborsi. La Corte ha ritenuto però che tale obbligo non possa incidere sulla inerzia dell'operare dell'istituto dell'adesione e non legittima il rimborso di somme già definite per adesione.

  • TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986) art. 106

    Disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti: stabilisce i limiti di deducibilità e il meccanismo attraverso cui eccedenze concorrono alla formazione del reddito. La contestazione dell'Ufficio riguardava la deducibilità oltre la soglia prevista dall'art. 106.

  • TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986) art. 101

    Norma collegata all'art. 106 in ordine alla determinazione del reddito d'impresa; la Corte ha richiamato il meccanismo integrato tra le norme ai fini della valutazione della vicenda contabile e fiscale oggetto dell'adesione.

  • Codice Civile art. 2426, n. 8

    Richiamata in ordine al principio di esposizione dei crediti in bilancio al valore di presumibile realizzazione e al regime di rettifiche tramite fondo svalutazione, utile a ricostruire l'operazione contabile che ha dato origine alla controversia fiscale.

  • Codice di Procedura Civile art. 360

    Norme sulle ragioni di cassazione invocate (vizi di motivazione, violazione di legge, omessa valutazione di fatto decisivo): la Corte ha esaminato e assorbito tali censure nel proprio esame di diritto, rigettandole o ritenendole assorbite dal principio di inammissibilità del rimborso dopo adesione.

  • Codice di Procedura Civile art. 384

    Richiamato come base per decidere la causa nel merito in sede di legittimità, dato che non vi erano accertamenti di fatto da demandare al giudice territoriale.

Massime di principio

  • Se un accertamento è stato definito con adesione ai sensi del d.lgs. n. 218/1997, le somme versate in esecuzione dell'adesione non possono essere rimesse in discussione mediante istanza di rimborso: la preclusione è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio.
  • Prima di promuovere un'istanza di rimborso o un ricorso, verificare se il credito reclamato è collegato a posizioni già definite con adesione; se lo è, la domanda è presumibilmente inammissibile.
  • Se si ritiene che vi siano errori nella liquidazione dell'imposta non determinati dall'accordo di adesione (ad es. errori materiali o nella determinazione del quantum dell'adesione), occorre documentare chiaramente tali errori: la mancata prova può determinare il rigetto della domanda.
  • I termini di decadenza e prescrizione restano rilevanti nelle controversie ordinarie sui rimborsi, ma quando opera la definizione con adesione la questione dell'inammissibilità per adesione prevale e può escludere l'analisi dei termini.
  • In situazione simile, la strategia pratica è: a) verificare se la materia è stata oggetto di adesione; b) se non lo è, rispettare i termini decadenziali/prescrizionali e provare l'esistenza e l'entità del credito; c) se è stata fatta adesione, valutare il possibile ricorso per vizi della procedura di adesione o per errori nella liquidazione imputabili all'Ufficio e documentarli puntualmente.

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