Cassazione Civile, Sentenza n. 35802/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Per l'anno d'imposta 2005 l'Agenzia notificò avviso di accertamento e provvedimento sanzionatorio alla Emmelunga Immobiliare per operazioni di "stock lending" concluse con D.F.D. Czech: la società aveva percepito dividendi da azioni temporaneamente in prestito e dedotto integralmente la commissione pagata al lender, nonché escluso il 95% dei dividendi ai sensi dell'art. 89 TUIR. L'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità del costo della commissione, sostenendo che l'operazione era finalizzata a creare costi fittizi e ridurre l'imponibile. In giudizio i ricorrenti hanno censurato sia vizi processuali (omesso contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis DPR 600/1973, carenze motivazionali nei provvedimenti sanzionatori, mancata allegazione di documenti richiamati) sia profili sostanziali (assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla fittizietà, errata applicazione delle norme tributarie relative a deducibilità dei costi e qualificazione dello stock lending). In particolare la questione principale era se l'operazione di stock lending debba essere fiscalmente trattata come acquisto di diritto analogo all'usufrutto (art. 109, comma 8 TUIR) con conseguente indeducibilità della commissione quando dalla partecipazione derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89 TUIR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, integrando e correggendo la motivazione. Ha affermato che l'operazione di stock lending, sul piano economico-tributario, realizza lo stesso fenomeno dell'usufrutto di azioni: il diritto temporaneo a percepire i dividendi è accompagnato da un costo (la commissione) che, se riferito a partecipazioni da cui derivano utili esclusi ai sensi dell'art. 89 TUIR, è indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8 TUIR. Ne consegue la legittimità della ripresa a tassazione dell'IRES relativa ai costi disconosciuti. Sui profili processuali la Corte ha ritenuto infondati i molteplici motivi: il mancato contraddittorio endoprocedimentale non era requisito automatico per accertamenti IRES; la motivazione degli atti sanzionatori era ritenuta sufficiente; l'allegazione e la mancata trasmissione di documenti citati nell'avviso non esigevano la nullità salvo che il contenuto mancante fosse necessario a integrare la motivazione (circostanza non dimostrata). Tutte le censure relative a presunzioni, onere della prova e omesso esame di fatti decisivi sono state respinte in ragione della qualificazione tributaria dello stock lending come operazione assimilabile all'usufrutto e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 109, comma 8, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89
La Corte interpreta lo "stock lending" come fenomeno economico equivalente all'acquisto dell'usufrutto: la commissione pagata per il diritto a percepire dividendi è un costo indeducibile se la partecipazione produce utili esclusi dall'imponibile ai sensi dell'art. 89
art. 89, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Riferimento normativo per l'esclusione dal reddito di taluni utili; la combinazione con art. 109(8) determina l'indeducibilità dei costi correlati quando i dividendi sono esclusi
art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973
La Corte chiarisce che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale stabilito da tale norma non si trasferisce automaticamente come requisito di nullità per ogni accertamento IRES: il contraddittorio rafforzato non è sempre condizione di validità dell'accertamento in materia di imposte sui redditi non armonizzate
art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472/1997
Prevede l'obbligo di motivazione sulle deduzioni difensive nell'ambito del procedimento sanzionatorio; la Corte ritiene che, ove le deduzioni siano genericamente richiamate e la motivazione sia comunque complessivamente comprensibile e integrata dall'avviso di accertamento, non ricorra la nullità
art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di allegare atti citati nell'avviso va inteso alla luce della finalità integrativa della motivazione: la mancata allegazione di atti richiamati non invalida l'atto se la motivazione è già sufficiente o il contenuto rilevante è riportato nell'atto noto
art. 39, D.P.R. n. 600/1973
Norma sulle presunzioni gravissime, precise e concordanti: la Corte reputa che le doglianze sulla loro assenza siano ininfluenti rispetto alla qualificazione dello stock lending come operazione assimilabile all'usufrutto ai fini della deducibilità
art. 2697 cod. civ.
Principio generale sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritenne che l'Agenzia avesse fornito elementi sufficienti per la ricostruzione economico-tributaria, rendendo inammissibili le doglianze contrarie
art. 384 cod. proc. civ.
Poteri della Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione e decidere la causa nel merito quando non occorrono accertamenti di fatto aggiuntivi; la Corte l'ha utilizzato per integrare la motivazione richiamando l'orientamento consolidato
art. 348-ter e art. 366 cod. proc. civ.
Richiami procedurali sull'inammissibilità di motivi che non rispettano i requisiti di specificità e distinzione tra le argomentazioni di primo e secondo grado; la Corte ha rilevato mancanze formali in alcuni motivi prospettati dai ricorrenti
Massime di principio
- L'operazione di stock lending che attribuisce al borrower il diritto a percepire i dividendi è, sul piano economico-tributario, assimilabile all'usufrutto di azioni: i relativi oneri (commissioni/fee) possono essere considerati indeducibili ai sensi dell'art. 109(8) TUIR quando la partecipazione genera utili esclusi dall'imponibile (art. 89 TUIR).
- Per gli accertamenti IRES (tributi non armonizzati) il mancato contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis DPR 600/1973 non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre valutare il regime normativo applicabile e la rilevanza del vizio rispetto alla motivazione complessiva dell'atto.
- La mancata allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento invalida l'atto solo se il contenuto mancante è essenziale per integrare la motivazione; se la motivazione è autonoma e comprensibile la semplice segnalazione di atti non noti non è sufficiente a provocare l'annullamento.
- L'Agenzia deve comunque fornire presunzioni gravi, precise e concordanti quando contesta la fittizietà delle operazioni; tuttavia, quando la controversia attiene alla qualificazione della fattispecie ai fini di indeducibilità (art. 109(8) TUIR), la ricostruzione economica-tributaria dell'Ufficio può essere decisiva anche senza invocare la nullità dell'operazione.
- In sede di impugnazione è essenziale rispettare i requisiti di specificità e distinguere le ragioni di primo e secondo grado; per censure di fatto rilevanti in Cassazione occorre indicare fatti nuovi o diversi rispetto alle decisioni di merito per evitare inammissibilità.
- Le sanzioni possono essere irrogate anche quando la contestazione verte sulla qualificazione fiscale (abuso/elusione): la loro mancata applicabilità per ipotesi di mera elusione non è automatica e dipende dalla configurazione dell'elemento soggettivo e dalla prova del comportamento antigiuridico
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