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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35802/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Per l'anno d'imposta 2005 l'Agenzia notificò avviso di accertamento e provvedimento sanzionatorio alla Emmelunga Immobiliare per operazioni di "stock lending" concluse con D.F.D. Czech: la società aveva percepito dividendi da azioni temporaneamente in prestito e dedotto integralmente la commissione pagata al lender, nonché escluso il 95% dei dividendi ai sensi dell'art. 89 TUIR. L'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità del costo della commissione, sostenendo che l'operazione era finalizzata a creare costi fittizi e ridurre l'imponibile. In giudizio i ricorrenti hanno censurato sia vizi processuali (omesso contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis DPR 600/1973, carenze motivazionali nei provvedimenti sanzionatori, mancata allegazione di documenti richiamati) sia profili sostanziali (assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla fittizietà, errata applicazione delle norme tributarie relative a deducibilità dei costi e qualificazione dello stock lending). In particolare la questione principale era se l'operazione di stock lending debba essere fiscalmente trattata come acquisto di diritto analogo all'usufrutto (art. 109, comma 8 TUIR) con conseguente indeducibilità della commissione quando dalla partecipazione derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89 TUIR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, integrando e correggendo la motivazione. Ha affermato che l'operazione di stock lending, sul piano economico-tributario, realizza lo stesso fenomeno dell'usufrutto di azioni: il diritto temporaneo a percepire i dividendi è accompagnato da un costo (la commissione) che, se riferito a partecipazioni da cui derivano utili esclusi ai sensi dell'art. 89 TUIR, è indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8 TUIR. Ne consegue la legittimità della ripresa a tassazione dell'IRES relativa ai costi disconosciuti. Sui profili processuali la Corte ha ritenuto infondati i molteplici motivi: il mancato contraddittorio endoprocedimentale non era requisito automatico per accertamenti IRES; la motivazione degli atti sanzionatori era ritenuta sufficiente; l'allegazione e la mancata trasmissione di documenti citati nell'avviso non esigevano la nullità salvo che il contenuto mancante fosse necessario a integrare la motivazione (circostanza non dimostrata). Tutte le censure relative a presunzioni, onere della prova e omesso esame di fatti decisivi sono state respinte in ragione della qualificazione tributaria dello stock lending come operazione assimilabile all'usufrutto e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 8, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89

    La Corte interpreta lo "stock lending" come fenomeno economico equivalente all'acquisto dell'usufrutto: la commissione pagata per il diritto a percepire dividendi è un costo indeducibile se la partecipazione produce utili esclusi dall'imponibile ai sensi dell'art. 89

  • art. 89, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Riferimento normativo per l'esclusione dal reddito di taluni utili; la combinazione con art. 109(8) determina l'indeducibilità dei costi correlati quando i dividendi sono esclusi

  • art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973

    La Corte chiarisce che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale stabilito da tale norma non si trasferisce automaticamente come requisito di nullità per ogni accertamento IRES: il contraddittorio rafforzato non è sempre condizione di validità dell'accertamento in materia di imposte sui redditi non armonizzate

  • art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472/1997

    Prevede l'obbligo di motivazione sulle deduzioni difensive nell'ambito del procedimento sanzionatorio; la Corte ritiene che, ove le deduzioni siano genericamente richiamate e la motivazione sia comunque complessivamente comprensibile e integrata dall'avviso di accertamento, non ricorra la nullità

  • art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    L'obbligo di allegare atti citati nell'avviso va inteso alla luce della finalità integrativa della motivazione: la mancata allegazione di atti richiamati non invalida l'atto se la motivazione è già sufficiente o il contenuto rilevante è riportato nell'atto noto

  • art. 39, D.P.R. n. 600/1973

    Norma sulle presunzioni gravissime, precise e concordanti: la Corte reputa che le doglianze sulla loro assenza siano ininfluenti rispetto alla qualificazione dello stock lending come operazione assimilabile all'usufrutto ai fini della deducibilità

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio generale sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritenne che l'Agenzia avesse fornito elementi sufficienti per la ricostruzione economico-tributaria, rendendo inammissibili le doglianze contrarie

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Poteri della Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione e decidere la causa nel merito quando non occorrono accertamenti di fatto aggiuntivi; la Corte l'ha utilizzato per integrare la motivazione richiamando l'orientamento consolidato

  • art. 348-ter e art. 366 cod. proc. civ.

    Richiami procedurali sull'inammissibilità di motivi che non rispettano i requisiti di specificità e distinzione tra le argomentazioni di primo e secondo grado; la Corte ha rilevato mancanze formali in alcuni motivi prospettati dai ricorrenti

Massime di principio

  • L'operazione di stock lending che attribuisce al borrower il diritto a percepire i dividendi è, sul piano economico-tributario, assimilabile all'usufrutto di azioni: i relativi oneri (commissioni/fee) possono essere considerati indeducibili ai sensi dell'art. 109(8) TUIR quando la partecipazione genera utili esclusi dall'imponibile (art. 89 TUIR).
  • Per gli accertamenti IRES (tributi non armonizzati) il mancato contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis DPR 600/1973 non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre valutare il regime normativo applicabile e la rilevanza del vizio rispetto alla motivazione complessiva dell'atto.
  • La mancata allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento invalida l'atto solo se il contenuto mancante è essenziale per integrare la motivazione; se la motivazione è autonoma e comprensibile la semplice segnalazione di atti non noti non è sufficiente a provocare l'annullamento.
  • L'Agenzia deve comunque fornire presunzioni gravi, precise e concordanti quando contesta la fittizietà delle operazioni; tuttavia, quando la controversia attiene alla qualificazione della fattispecie ai fini di indeducibilità (art. 109(8) TUIR), la ricostruzione economica-tributaria dell'Ufficio può essere decisiva anche senza invocare la nullità dell'operazione.
  • In sede di impugnazione è essenziale rispettare i requisiti di specificità e distinguere le ragioni di primo e secondo grado; per censure di fatto rilevanti in Cassazione occorre indicare fatti nuovi o diversi rispetto alle decisioni di merito per evitare inammissibilità.
  • Le sanzioni possono essere irrogate anche quando la contestazione verte sulla qualificazione fiscale (abuso/elusione): la loro mancata applicabilità per ipotesi di mera elusione non è automatica e dipende dalla configurazione dell'elemento soggettivo e dalla prova del comportamento antigiuridico

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