Cassazione Civile, Sentenza n. 35857/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato l'appello contro la divisione ereditaria. Quattro motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e inammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello (art. 360, n.5 c.p.c., in relazione ad art. 345 e artt. 132, 118 disp. att. c.p.c.), riguardante l'indennità aggiuntiva di esproprio per beni successori; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c. per la presunta condotta omissiva della donataria (De Vita Patrizia) che avrebbe taciuto l'esistenza dell'indennità, giustificando così la tardiva produzione documentale; (3) nullità per inesistenza/insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con riferimento alla valutazione del CTU sulle migliorie e spese straordinarie dell'immobile di Via Fontana; (4) violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla valutazione dell'indispensabilità della documentazione nuova prodotta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1°, 2° e 4° e rigettato il 3°. Ha rilevato che, essendo il processo iniziato in primo grado anteriormente al 30/04/1995, deve applicarsi il previgente regime dell'art. 345 c.p.c. (legge n. 353/1990) che ammette la produzione di nuovi documenti in appello fino alla rimessione al collegio; quindi la Corte d'appello ha errato nel ritenere preclusa la produzione documentale relativa al procedimento n. 809/79 e nell'imporre l'onere di provare una causa non imputabile per la precedente mancata produzione. Per contro, la censura sulla motivazione (terzo motivo) è stata ritenuta inammissibile perché si riduce a un'apprezzamento di fatto e a una critica di sufficienza motivazionale non rilevante in cassazione (anche per effetto dell'art. 348 ter c.p.c.). La sentenza è stata cassata nella parte indicata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame; la Corte d'appello dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Invocato per lamentare l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha analizzato il motivo con riferimento all'ammissibilità della produzione documentale in appello.
art. 345 c.p.c.
Fondamentale: la Corte ha stabilito che per i processi iniziati in primo grado prima del 30/04/1995 trova applicazione la formulazione previgente dell'art. 345 (legge n. 353/1990), che consente l'ammissione di nuovi documenti in appello fino alla rimessione al collegio; quindi la esclusione operata dalla Corte d'appello era errata.
art. 132 c.p.c.
Riferito alla motivazione della sentenza; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di motivazione in cassazione, escludendo l'accoglimento del terzo motivo perché la censura si riduceva a critica di sufficienza della motivazione.
118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 per questioni di motivazione formale; la Corte ha applicato i criteri delle Sezioni Unite circa il 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 88 c.p.c.
Invocato per censurare la presunta omissione dell'informazione da parte della donataria; la Corte ha ritenuto rilevante la circostanza per giustificare la tardiva produzione e ha accolto la censura relativa all'ammissibilità dei documenti.
art. 184 c.p.c.
Richiamato nella giurisprudenza citata in rapporto ai termini per il deposito dei documenti ammessi nel previgente regime dell'art. 345; indica che la produzione poteva essere effettuata fino alla rimessione al collegio.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato per spiegare che la critica alla valutazione del CTU e alla quantificazione delle spese costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione ai sensi di tale norma.
legge n. 353/1990 (art. 52/36 o disposizioni di diritto intertemporale)
Norma di carattere intertemporale che ha stabilito il regime speciale per i processi di 'vecchio rito' iniziati prima del 30/04/1995; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina e prevalente sulle successive modifiche.
legge n. 69/2009; legge n. 134/2012
Richiamate perché successive modifiche normative sull'art. 345 non possono essere applicate ai processi già soggetti al regime speciale della legge n. 353/1990; la Corte ha affermato l'insensibilità dei 'vecchi riti' a tali novellazioni.
Massime di principio
- Nei processi civili iniziati in primo grado prima del 30/04/1995 si applica il previgente art. 345 c.p.c. (legge n. 353/1990): le parti possono produrre nuovi documenti in appello fino alla rimessione al collegio; le successive novellazioni dell'art. 345 non incidono sul regime intertemporale speciale.
- L'ammissione di documenti nuovi in appello non richiede la prova di una causa non imputabile alla parte per la mancata produzione in primo grado quando opera il regime previgente: il termine massimo è la rimessione al collegio (art. 184 c.p.c. nei limiti richiamati dalla giurisprudenza).
- Le censure dirette solo all'insufficienza della valutazione di merito o alla mera 'sufficienza' della motivazione sono in genere inammissibili in Cassazione: serve una delle forme di anomalia motivazionale riconosciute (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità oggettiva).
- Se si sospetta occultamento di elementi rilevanti da parte di un controinteressato (es. percezione di indennità non dichiarata), tale fatto può giustificare la tardiva produzione documentale in appello e va valutato in relazione alle regole di ammissibilità dei 'nova'.
- La Corte d'appello deve valutare l'ammissibilità di documenti nuovi tenendo conto del regime processuale intertemporale e motivare specificamente l'esclusione: un diniego generico o basato su riferimenti normativi non applicabili può essere cassato e la causa rinviata per nuovo esame.
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