Cassazione Penale, Sentenza n. 18354/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale delle pene concesse a Innocente Ottaiano. Il ricorrente contestava: (1) la mancata applicazione del principio delle Sezioni Unite (Longo) secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando la revoca sia richiesta ai sensi dell'art. 168, quarto comma in connessione con l'art. 674 c.p.p., deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se cause ostative alla concessione del beneficio fossero già documentalmente note al giudice della cognizione; il ricorrente sosteneva che il giudice dell'esecuzione non aveva effettuato tale acquisizione e quindi aveva revocato illegittimamente la sospensione; (2) la violazione delle norme sull'estinzione delle pene (art. 172 c.p.), in particolare la mancata dichiarazione di estinzione per decorso del tempo, per mancanza del requisito di identita' di indole dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio Longo non era applicabile: la richiesta di revoca era stata formulata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, e non ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis in combinato con l'art. 168, quarto comma; pertanto non v'era obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione come previsto dalla pronuncia Longo. Quanto al merito, la revoca e' stata considerata corretta poiché il ricorrente aveva riportato, nel quinquennio, una condanna irrevocabile alla pena detentiva (sentenza della Corte d'appello del 26/09/2018, divenuta irrevocabile il 21/04/2021), fattispecie che, ai sensi di art. 168, comma 1, n. 1, giustifica la revoca delle sospensioni concesse con precedenti condanne irrevocabili. Anche l'eccezione sull'estinzione delle pene e' stata respinta: la Corte ha ritenuto corretta e congruente la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di identita' di indole necessaria per l'estinzione, richiamando la giurisprudenza che definisce il criterio dell'identita' di indole in riferimento all'art. 101 c.p. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il tribunale ha applicato il comma 1, n. 1: la concessione della sospensione condizionale puo' essere revocata se il condannato commette un delitto nel quinquennio per il quale e' stata irrogata una pena detentiva; la revoca disposta e' stata motivata sulla base di questa disposizione.
Il ricorrente richiamava il quarto comma per dedurre una viziata conoscenza delle cause ostative, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse quella disciplinata dalla Longo (art. 168 in combinato con art. 674 c.p.p.) e quindi tale richiamo non era pertinente.
Disposizioni sull'estinzione della pena per decorso del tempo e sulla nozione di reati 'della stessa indole'. La Corte ha ritenuto che non sussistesse il requisito dell'identita' di indole per dichiarare l'estinzione e ha confermato la valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione.
La Corte ha distinto la fattispecie in cui opera la pronuncia Longo (richieste svolte ai sensi dell'art. 674 c.p.p. in combinato con art. 168, quarto comma) da quella concreta, in cui la richiesta era stata formulata esclusivamente ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1; pertanto l'obbligo di acquisizione del fascicolo non operava.
Richiamato come parametro per determinare l'identita' di indole delle fattispecie ai fini dell'estinzione della pena: si tiene conto non solo della violazione della stessa norma, ma anche dell'omogeneita' riguardo al bene tutelato, modalita' esecutive e motivi della decisione criminosa.
Sez. Un., 23/04/2015, Longo
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, laddove la revoca sia chiesta ai sensi di art. 674 c.p.p. e art. 168 quarto comma, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione se le cause ostative potrebbero essere documentalmente note al giudice di merito. La Corte ha precisato che tale principio non si applica automaticamente ai casi di revoca ai sensi di art. 168, comma 1, n.1.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez.1, 17/09/2014, Durdev; Sez.1, 27/10/2009, Greco)
Richiamate per il principio sull'identita' di indole: per l'estinzione rilevano elementi oggettivi e soggettivi di omogeneita' tra reati. La valutazione in ordine a tale omogeneita' resta rimessa alla discrezionalita' motivata del giudice di merito.
Massime di principio
- Il principio delle Sezioni Unite (Longo) che impone l'acquisizione del fascicolo processuale da parte del giudice dell'esecuzione opera specificamente quando la revoca sia richiesta ai sensi dell'art. 674 c.p.p. in combinato con l'art. 168, quarto comma; non e' automaticamente applicabile alle istanze formate direttamente ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1.
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. e' giustificata quando il condannato commette, nel quinquennio, un delitto per il quale sia stata inflitta una pena detentiva irrevocabile; il giudice dell'esecuzione puo' disporre la revoca anche senza acquisire il fascicolo se l'istanza e' correttamente formulata secondo tale disposizione.
- La valutazione sull'esistenza dell'identita' di indole dei reati (rilevante per l'estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172) e' rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non e' sindacabile in sede di legittimità se fondata su criteri di omogeneita' oggettiva o soggettiva (bene tutelato, modalita' esecutive, moventi).
- Se si vuole contestare la legittimita' di una revoca basata su cause ostative documentalmente note, e' fondamentale verificare la norma procedurale formale invocata nella richiesta di revoca (art. 674 c.p.p. + art.168/4 vs art.168/1 n.1), perché la sfera di obblighi istruttori del giudice dell'esecuzione cambia a seconda della fattispecie.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: (a) verificare quale norma abbia retto la richiesta di revoca; (b) se la richiesta e' stata proposta ai sensi di art. 674 c.p.p. + art.168/4, chiedere espressamente l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione; (c) se si contesta l'estinzione, proporre elementi che dimostrino l'identita' di indole tra reati (norma violata, bene tutelato, modalita' esecutive, movente) per contrastare la valutazione discrezionale del giudice di merito.
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