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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente e venditore)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di un fondo rustico con fabbricato rurale. Un promissario acquirente aveva agito per l'esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. contro il promittente venditore, che sosteneva di non poter stipulare perché un confinante aveva esercitato la prelazione agraria. Successivamente il confinante è intervenuto in giudizio affermando di avere comunicato al venditore l'intenzione di esercitare la prelazione ex l. n. 590/1965, dopo la comunicazione di vendita, e di avere corredato la dichiarazione con attestazione bancaria di avvio della pratica di mutuo agrario. I giudici di merito hanno però ritenuto che il confinante fosse decaduto dal diritto di prelazione/riscatto per mancato pagamento del prezzo nel termine trimestrale decorrente dal trentesimo giorno dalla notifica dell'intenzione di alienare, poiché la comunicazione del 21/07/2008 non era accompagnata dal certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura necessario per sospendere il termine fino a un anno ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. n. 590/1965. Il ricorrente ha censurato tale interpretazione, sostenendo che la sospensione annuale doveva operare nonostante il vizio formale della comunicazione e che, in base alla l. n. 2/1979, ove vi sia contestazione del diritto di riscatto il termine per il pagamento decorre dal giudicato che accerta il diritto; ha inoltre dedotto l'omesso esame dei requisiti soggettivi per la prelazione, ritenendo applicabile la norma interpretativa invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la norma di interpretazione autentica di cui alla l. n. 2/1979 si riferisce solo alle controversie sul diritto sostanziale di riscatto, cioè sull'esistenza dei suoi presupposti costitutivi, e non alla diversa ipotesi in cui la decadenza derivi dal mancato rispetto del requisito procedimentale del deposito del certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per sospendere il termine di pagamento del prezzo. Poiché nel caso concreto il problema non era l'esistenza del diritto di riscatto ma la mancata prova documentale necessaria a ottenere la sospensione del termine, la Corte ha confermato la decadenza dichiarata dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo per descrivere l'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare promossa dal promissario acquirente.

  • art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965

    Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno

    La sospensione fino a un anno del termine per il pagamento del prezzo opera solo se il coltivatore produce il certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante l'avvio dell'istruttoria per il mutuo; in mancanza, resta fermo il termine ordinario.

  • art. 8, commi 6 e 7, l. n. 590 del 1965

    La censura del ricorrente riguardava la corretta applicazione della disciplina del termine per il pagamento del prezzo di riscatto/prelazione e della relativa sospensione.

  • l. n. 2 del 1979

    La norma di interpretazione autentica è applicabile solo quando sia contestato il diritto sostanziale di riscatto, cioè l'esistenza dei suoi presupposti costitutivi, e non quando la decadenza dipenda da un vizio procedimentale o dal mancato rispetto del termine per il pagamento del prezzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinato con l'art. 13, comma 1-quater, ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La disciplina sulla sospensione del termine per il pagamento del prezzo nella prelazione agraria richiede il rigoroso rispetto del requisito documentale previsto dalla legge: senza il certificato dell'Ispettorato competente, non opera la proroga massima annuale.
  • La norma di interpretazione autentica che fa decorrere il termine dal giudicato si applica solo alle controversie sull'esistenza del diritto di riscatto/prelazione, non alle contestazioni concernenti la decadenza per mancato pagamento del prezzo o altri profili procedimentali.
  • Quando la decadenza deriva da inadempimento di un onere procedurale distinto dalla titolarità del diritto, non può invocarsi la disciplina pensata per la contestazione del diritto sostanziale.
  • Nel giudizio di legittimità, se il motivo di ricorso si fonda su una lettura estensiva di una norma interpretativa non compatibile con il suo tenore letterale e con la funzione sistematica, la censura è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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