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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05254/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una persona fisica aveva chiesto al Tribunale di Arezzo di accertare l’acquisto per usucapione di un compendio immobiliare situato in Castel San Niccolò, evocando il fallimento della società intestataria del bene. Il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato la domanda improponibile ritenendo competente il Tribunale fallimentare di Verona. La pretesa era poi stata riproposta nella sede fallimentare di Verona ex art. 93 l.f., con esito sfavorevole sia in sede di ammissione al passivo sia in opposizione allo stato passivo. Successivamente, con nuovo atto, la domanda di usucapione era stata riproposta davanti al Tribunale ordinario di Verona, che l’aveva respinta; la Corte d’appello di Verona aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello esaminato l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 25 e 98 l.f. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.; 2) violazione dell’art. 21 c.p.c. sulla competenza del giudice ordinario, sostenendo che nulla le impedisse di promuovere un nuovo giudizio di usucapione, distinto dall’azione di rivendicazione di proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché ricorreva una "doppia conforme" e quindi operava il limite all’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre la questione di legittimità costituzionale era stata in realtà esaminata dalla Corte d’appello, che l’aveva ritenuta non rilevante nel giudizio, e il motivo non si confrontava con tale ratio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la decisione impugnata si fondava sul giudicato formatosi sulla competenza, conseguente alla pronuncia del Tribunale di Arezzo mai impugnata; una volta passata in giudicato tale decisione e definita negativamente la fase fallimentare, la domanda non poteva essere riproposta davanti al Tribunale ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore del fallimento resistente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 93 l.f.

    richiamato quale via seguita per la rivendicazione del bene nella sede fallimentare

  • art. 25 l.f.

    la questione di legittimità costituzionale dedotta rispetto a questa norma è stata ritenuta non rilevante nel giudizio

  • art. 52 l.f.

    richiamato nel contesto della disciplina concorsuale e della rilevanza della precedente definizione della controversia

  • art. 98 l.f.

    la questione di legittimità costituzionale dedotta rispetto a questa norma è stata ritenuta non rilevante nel giudizio

  • art. 3 Cost.

    invocato nel dubbio di costituzionalità

  • art. 24 Cost.

    invocato nel dubbio di costituzionalità

  • art. 23, comma 2, l. n. 87/1953

    indicato come base del requisito di rilevanza della questione di legittimità costituzionale

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    applicato per affermare l’inammissibilità della censura di omesso esame in presenza di doppia conforme

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come vizio non deducibile nel caso di doppia conforme

  • art. 21 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la competenza del giudice ordinario, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con il giudicato formatosi sulla competenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile anche quando la sentenza d’appello aggiunga argomentazioni ulteriori, se le due decisioni sono fondate sul medesimo impianto logico sui fatti principali.
  • La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se è rilevante nel giudizio a quo; se il giudice di merito la esamina e la reputa priva di rilevanza, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale ratio decisoria.
  • Non è consentito riproporre davanti a un diverso giudice una domanda già preclusa dal giudicato formatosi sulla competenza, quando la precedente declinatoria non sia stata impugnata e sia divenuta irrevocabile.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in astratto una diversa tesi difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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