Cassazione Civile, Ordinanza n. 36014/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004. I giudici di merito avevano ritenuto non dovute le sanzioni, sul presupposto che l'omessa presentazione della dichiarazione fosse dipesa dal comportamento del professionista incaricato, nei cui confronti il contribuente aveva presentato denuncia all'autorità giudiziaria. L'Agenzia delle entrate, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato la violazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 1228 c.c., sostenendo che la sola presentazione della denuncia penale contro il consulente non fosse sufficiente a integrare l'esimente, dovendo il contribuente provare anche di avere vigilato sul professionista e la sussistenza di un comportamento fraudolento di quest'ultimo idoneo a mascherare l'inadempimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, in tema di sanzioni tributarie, l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente e che egli risponde dell'omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato della trasmissione telematica se non dimostra sia di aver vigilato sul medesimo sia che questi abbia tenuto condotte fraudolente difficilmente riconoscibili, non essendo sufficiente la mera denuncia penale. Poiché la CTR aveva invece considerato sufficiente la sola denuncia dell'incaricato, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
L'esimente non opera automaticamente per il solo fatto che l'inadempimento sia ascrivibile a terzi; il contribuente deve provare la propria assenza di colpa e la ricorrenza delle condizioni che escludono la sanzionabilità.
È richiamato per escludere che il contribuente possa sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie senza dimostrare i presupposti dell'esonero, in coerenza con la responsabilità per fatto dell'ausiliario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente che invochi l'esimente per il comportamento del professionista incaricato.
- La mera presentazione di una denuncia penale nei confronti del consulente non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente.
- Per sottrarsi alle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, il contribuente deve dimostrare di avere vigilato sull'operato del professionista e che l'inadempimento sia stato determinato da un comportamento fraudolento o comunque non riconoscibile con l'ordinaria diligenza.
- Il giudice di merito che ritenga sufficiente la sola denuncia dell'incaricato per escludere le sanzioni tributarie viola i principi applicabili e incorre in cassazione con rinvio.
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