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Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - alla sentenza n. 217/2024 pubblicata il 20/03/2024 dal Tribunale d Teramo - Sez. Lavoro a definizione del giudizio di primo grado rubricato al n. 730/2021 RG Lav. Tribunale di Teramo, in copia conforme attestata, notificata in data 20/03/2024 ed il 31/01/2025 al MIM.

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Teramo che condannava il Ministero al pagamento di somme per spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Teramo – Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di due terzi delle spese processuali, pari a € 1.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e rimborso integrale delle spese vive di € 49,50. Il titolo era stato notificato al Ministero e, alla data di deposito del ricorso, il credito non risultava soddisfatto. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante il pagamento integrale dell'importo dovuto; la ricorrente non ha contestato l'esattezza dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza posta in esecuzione era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e risultava passata in giudicato, come attestato dalla Corte d'Appello di L'Aquila. Ha inoltre ritenuto rispettata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il ricorso era fondato al momento della proposizione, perché il credito risultava ancora insoddisfatto. Poiché il Ministero ha successivamente eseguito integralmente il giudicato, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero secondo il principio di soccombenza, in quanto il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso; sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Impone, per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione di procedibilità.

  • art. 7 d.m. n. 44/2011

    È richiamato con riferimento alla validità della notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è stato validamente notificato all'amministrazione presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed è passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e il ricorrente non contesta l'esattezza dell'adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: quando il pagamento avviene solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio di soccombenza virtuale o causale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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