Cassazione Penale, Ordinanza n. 22946/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura, secondo la Corte, si risolveva in una ricostruzione alternativa del fatto e delle dichiarazioni della persona offesa, senza dedurre in modo effettivo un travisamento della prova. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma in modo ritenuto del tutto assertivo e non correlato alle peculiarità del caso. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, proponendo una diversa valutazione di merito e senza confrontarsi con le ragioni poste dalla sentenza impugnata, ossia gravità e modalità della condotta e capacità a delinquere dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non contenessero censure di legittimità realmente specifiche, ma meri tentativi di ottenere una rivalutazione del merito o allegazioni generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è evocabile solo con allegazioni specifiche e correlate al caso concreto; non è sufficiente un richiamo assertivo e generico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non è citato espressamente nel testo, ma il tema della valutazione della prova è trattato solo per escludere che il ricorso possa proporre una diversa lettura del compendio probatorio in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie; il travisamento della prova deve essere dedotto in modo specifico e non mediante mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.
- La deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censura apodittica o non correlata alle ragioni decisorie è inammissibile.
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una allegazione concreta e individualizzata; un riferimento meramente assertivo non consente il controllo di legittimità.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è censurabile solo se si attaccano specificamente le ragioni poste dal giudice di merito, non essendo sufficiente prospettare un diverso apprezzamento della gravità del fatto o della capacità a delinquere.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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